Sanatoria parziale ammissibile e fascia di rispetto stradale rideterminata (TAR Puglia n. 442 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, la circostanza che il titolo in sanatoria sia subordinato alla esecuzione di successive opere di riduzione non integra ragione ostativa autonoma, quando le opere da demolire siano scindibili e di modesta entità, dovendo prevalere il principio di economia procedimentale. La fascia di rispetto stradale relativa a una strada comunale interna al centro abitato non è disciplinata dal D.M. n. 1404 del 1968, il cui rinvio nelle NTA non ha carattere recettizio, ma dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, con conseguente rideterminazione della distanza minima. Il lungo tempo trascorso senza esecuzione dell’ordine di demolizione impone all’amministrazione uno sforzo motivatorio e istruttorio aggravato in sede di diniego di sanatoria. La presentazione dell’istanza ex art. 36 non rende invalida l’ingiunzione di demolizione, ma ne sospende temporalmente l’esecuzione, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso la stessa.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di una villa trifamiliare in Bisceglie, realizzata nel 1981. All’esito di un sopralluogo del 23 settembre 2020, il Comune ha rilevato l’assenza del titolo abilitativo, il mancato rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica e il contrasto con il PRG e il Piano Particolareggiato. Con ordinanza n. 174 del 12.11.2020 ha ingiunto la demolizione e irrogato una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con ricorso n. 91 del 2021, preannunciando un’istanza di accertamento di conformità poi presentata il 15 febbraio 2021 in forma parziale, con previsione di demolizione delle murature di una zona-filtro e del deposito esterno. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento n. 16266 del 6 maggio 2021, ritenendo non rispettata la doppia conformità e la fascia di inedificabilità assoluta di 40 metri. Il diniego è stato impugnato con ricorso n. 670 del 2021. I giudizi sono stati riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per primo il ricorso avverso il diniego di sanatoria, in applicazione del principio della ragion liquida. Il Comune aveva qualificato la strada antistante come statale, applicando la fascia di 40 metri ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 1404 del 1968. La ricorrente ha però dimostrato che, con delibera giuntale n. 310 del 16.12.2003, l’ex strada statale 16 è stata derubricata a strada comunale, essendo stata approvata una nuova delimitazione del centro abitato.

Il Tribunale ha osservato che gli artt. 17 e 24 delle NTA rinviano al D.M. n. 1404 del 1968, ma tale rinvio non può intendersi di carattere recettizio, pena la violazione del combinato disposto degli artt. 2, 18 e 234 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992. Il D.M. del 1968 disciplina le distanze fuori dal perimetro dei centri abitati; nel caso concreto viene invece in rilievo una strada urbana di scorrimento, classificata nel tipo D e qualificata comunale ai sensi dell’art. 2 del codice della strada, con fascia di rispetto pari a 20 metri.

Il primo motivo di ricorso è stato pertanto condiviso. Il Collegio ha invece respinto la tesi secondo cui non andrebbe valutata la doppia conformità, imposta dall’art. 36, comma 2, del T.U.Ed. Ha invece ritenuto fondata l’ulteriore deduzione: con il diverso regime della fascia di rispetto l’immobile potrebbe oggi essere ricostruito, perché assentibile. Dagli atti non emerge il mancato rispetto della distanza minima all’epoca di costruzione. La mancata esecuzione della demolizione per oltre quarant’anni impone al Comune uno sforzo motivatorio e istruttorio ulteriore.

Quanto alla ritenuta impossibilità di sanare con successiva riduzione, il Collegio ha rilevato che tale circostanza compare solo nel preavviso di diniego e non nella parte dispositiva, ed è dunque superata. Nel merito, il Tribunale ha richiamato TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 611 del 11.04.2023 e TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 926 del 02.08.2024, che ammettono la sanatoria parziale delle opere scindibili in nome del principio di economia procedimentale.

Il diniego è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione è stato dichiarato improcedibile: in attesa delle determinazioni sull’istanza di sanatoria, l’efficacia dell’ordine resta sospesa, secondo l’orientamento di Cons. Stato, Sez. VII, n. 2990 del 02.04.2024. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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