Compartecipazione alla retta RSD illegittima se non parametrata all’ISEE (TAR Lombardia n. 922 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e non può essere derogata dai Comuni, in senso peggiorativo per il disabile, mediante sistemi a fasce costruite su scaglioni di ISEE che impongano un onere sproporzionato rispetto alla condizione economica del beneficiario. L’art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 e l’art. 6 del medesimo decreto impongono di considerare, per le prestazioni sociosanitarie, la sola situazione economica dell’interessato, del coniuge e dei figli, senza estenderla ad altri familiari. Il Comune non può, dunque, modulare la propria quota né azzerarla in ragione di risorse di soggetti estranei al nucleo ISEE. Le prescrizioni di un giudicato formatosi sulla base della disciplina previgente sono superate dalla normativa sopravvenuta, che disciplina diversamente il riparto in senso istantaneo e durevole.
Il Fatto
Il ricorrente, persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, è inserito dal gennaio 2023 in una residenza sociosanitaria per disabili. Con delibera di Giunta il Comune approva i criteri di compartecipazione ai costi per l’anno 2023, articolati per fasce di ISEE con percentuali crescenti dal 55% al 100%. Sulla base dell’ISEE pari a euro 4.198,00 e della retta giornaliera, l’assessore ai servizi sociali comunica una quota a carico dell’interessato del 70% della sola componente assistenziale, pari a circa euro 23.000,00 per l’anno.
L’amministratrice di sostegno impugna la nota e la delibera, poi con motivi aggiunti la relazione comunale sopravvenuta. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità per intervenuto giudicato in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale: il nuovo provvedimento del 19.10.2023 dispone solo per l’avvenire e richiama espressamente la delibera del 17.1.2023, che resta atto presupposto e conserva l’interesse all’impugnazione. Respinta anche l’eccezione di inammissibilità fondata sulla sentenza n. 291/2013: quel giudicato impose la redazione del progetto individuale e un’istruttoria adeguata, ma non fissò alcuna percentuale di contribuzione a carico del disabile.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 25 l. n. 328/2000 rinvia alla disciplina sull’ISEE, oggi contenuta nel D.P.C.M. n. 159/2013, che all’art. 2 qualifica la determinazione e l’applicazione dell’indicatore come livello essenziale delle prestazioni. A livello regionale l’art. 8 l.r. n. 3/2008 impone ai Comuni il rispetto della disciplina statale sull’ISEE. La giurisprudenza amministrativa, richiamata con Cons. Stato, sez. III, n. 7850 del 2020 e n. 3757 del 2023, ha chiarito che il divieto di derogare ai parametri ISEE opera anche quando l’Amministrazione pretenda di darvi attuazione mediante fasce che modulino, fino ad escludere, la propria compartecipazione.
Il sistema adottato dal Comune comporta che, a fronte di un ISEE di euro 4.198,00, l’interessato sostenga un costo annuo di circa euro 23.000,00, quasi sei volte superiore: il contrasto con la disciplina ISEE è patente. Irrilevanti i rilievi del Comune sulla condizione economica della sorella e delle nipoti, perché la quota è stata determinata applicando il sistema a fasce all’ISEE dell’interessato, che considera solo i redditi del medesimo, del coniuge e dei figli. I motivi primo, secondo e sesto sono pertanto fondati.
Quanto alla quota sanitaria, il Collegio rileva che la sentenza d’appello in ottemperanza, sopravvenuta nel corso del giudizio, ha ritenuto legittimo il riparto al 58,57% e che su tale statuizione si è formato il giudicato esterno. I motivi terzo e quinto, che investono la medesima questione, sono quindi improcedibili, restando esperibile la sede della preannunciata revocazione. Analoga sorte per il quarto motivo, relativo alla pretesa carenza del progetto individuale, coperto dal giudicato.
È invece fondato il settimo motivo: il Comune stesso, nel progetto individuale, riconosce l’attuale collocazione idonea ed adeguata ai bisogni del ricorrente. Le spese della retta non sono dunque imputabili a una scelta della famiglia, ma necessarie al soddisfacimento dei bisogni del disabile. Il ricorso è accolto nei termini indicati, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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