Concorso pubblico e quesiti estranei al bando: annullata la prova scritta (Cons. Stato n. 7810 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova scritta di un concorso pubblico che sottopone ai candidati quesiti estranei alle materie puntualmente indicate dal bando viola la lex specialis e determina l’annullamento degli atti della procedura a partire dalla prova medesima. Non è invocabile alcuna prova di resistenza quando la difformità investa la maggior parte delle domande somministrate, perché il candidato non è posto in condizione di dimostrare il diverso esito dell’esame. La clausola del bando che consente quesiti di ragionamento logico e numerico, se riferita alla sola prova preselettiva, non sana il contrasto con la disciplina della prova scritta. In tema di notificazione, l’invio a un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri non integra l’inesistenza della notifica, ma una nullità sanabile, ove sussista un elemento di collegamento tra destinatario e indirizzo utilizzato e non si deducano pregiudizi al diritto di difesa.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di ausiliario del traffico. Un candidato, escluso dalla procedura, impugnava gli atti davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 8 del bando, perché alcuni quesiti della prova scritta non vertevano sulle materie ivi indicate, e la violazione dei termini dilatori previsti dall’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.
Il giudice di primo grado, respinte le eccezioni di rito, accoglieva la censura di violazione del bando e annullava gli atti a partire dalla prova scritta fino alla graduatoria finale e alla nomina dei vincitori, escluso il bando, disponendo la riedizione della procedura. Il Comune ha proposto appello, reiterando le eccezioni di inammissibilità e contestando nel merito la decisione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ribadisce che la categoria dell’inesistenza della notificazione va delimitata ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge: l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e la fase di consegna in senso lato. Solo la mancanza di uno di tali elementi rende la notifica inesistente e insanabile. L’invio a un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri non integra pertanto l’inesistenza, quando sussista un elemento di collegamento tra destinatario e indirizzo e non siano allegati pregiudizi sostanziali al diritto di difesa; richiama sul punto Sezioni Unite civili n. 14916 e 14917 del 2016 e Cass. n. 34819/2024.
Nel caso concreto l’elemento di collegamento è stato accertato: l’indirizzo p.e.c. utilizzato era stato indicato dai controinteressati nella domanda di partecipazione. La notifica è quindi nulla e sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., rinnovazione spontaneamente eseguita nei confronti di uno dei controinteressati.
Quanto all’interesse a ricorrere, la Corte ritiene sufficiente la considerazione che l’annullamento della prova scritta avrebbe determinato la rinnovazione della procedura, soddisfacendo l’interesse strumentale del ricorrente a partecipare alla nuova prova e a conseguire una posizione utile in graduatoria.
Nel merito, il Collegio rileva che l’art. 8 del bando individua puntualmente le materie sulle quali deve vertere la prova scritta, articolabile in diverse modalità. La prova effettivamente svolta ha tuttavia sottoposto ai candidati quesiti in prevalenza estranei a tali materie, con una difformità che la Corte quantifica nella maggior parte delle domande. Da qui l’impossibilità di invocare una prova di resistenza, logicamente impraticabile quando la gran parte dei quesiti è difforme dalla lex specialis.
Manifestamente infondato è poi il richiamo all’art. 5 del bando, che prevede quesiti basati anche su ragionamenti logico, deduttivo e numerico: tale clausola disciplina la sola prova preselettiva, che nella specie non si è svolta, e non la prova scritta. L’appello è pertanto integralmente rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese secondo la regola della soccombenza.
Nota della Redazione
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