Chiarimenti in gara non possono integrare il monte ore del capitolato (TAR Sicilia n. 3000 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara sono ammissibili solo se illustrano la lex specialis senza modificarne o integrarne il contenuto. Il chiarimento che fissi un monte ore giornaliero di presenza del personale non previsto dal capitolato ha portata innovativa ed è inammissibile, dovendosi dare prevalenza al tenore oggettivo delle clausole. Ne consegue che l’offerta formulata su un numero di ore inferiore a quello indicato nel chiarimento non è difforme dalla lex specialis e non è per ciò sola anomala. Il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante ha valore meramente indicativo ed è assoggettabile a ribasso. Nel giudizio positivo di congruità la motivazione può essere per relationem alle giustificazioni dell’impresa, spettando al contestatore dimostrarne l’irragionevolezza.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura aperta per il servizio di gestione e manutenzione di un impianto di depurazione. Il capitolato tecnico prescrive, per il responsabile tecnico e per due operai specializzati, la presenza giornaliera sull’impianto, senza quantificare le ore. In sede di risposte ai quesiti la stazione appaltante specifica il monte ore giornaliero per ciascuna figura. All’esito della gara la società controinteressata risulta prima classificata; segue la verifica di anomalia, con giustificazioni che indicano per gli operai un monte ore inferiore a quello ricavabile dai chiarimenti.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione deducendo violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, difformità dell’offerta dalla lex specialis, difetto di motivazione del verbale di congruità, disparità di trattamento e illogica attribuzione dei punteggi tecnici, chiedendo in via subordinata il subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 5 del capitolato tecnico prestazionale: per responsabile tecnico e operai è prevista la presenza giornaliera, ma non è imposto alcun numero minimo di ore. La specificazione delle sei e tre ore giornaliere compare solo nel chiarimento al quesito 17, che ha quindi spiccata connotazione innovativa e integra un’operazione manipolativa della legge di gara.
Sul punto il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui i chiarimenti non possono attribuire alla clausola un significato diverso o maggiore rispetto al testo, e in caso di contrasto prevalgono le previsioni della lex specialis per ciò che oggettivamente prescrivono (Cons. Stato, sez. V, n. 4432 del 2025). Il tentativo della ricorrente di ricavare il monte ore dal costo della manodopera indicato nel quadro economico è respinto: l’indicazione dei costi ha valore meramente indicativo, l’operatore può stimarli autonomamente e il costo del lavoro è assoggettabile a ribasso (Cons. Stato, sez. V, n. 6918 del 2025).
Quanto al computo metrico estimativo richiamato dalla ricorrente, il Collegio lo ritiene inconferente: la giurisprudenza ammette il monte ore minimo solo se prescritto in modo inderogabile nella lex specialis e il computo non risulta pubblicato, restando tra gli interna corporis.
Il giudizio di anomalia supera poi il vaglio di motivazione. Quando la valutazione è positiva essa può essere espressa per relationem alle giustificazioni dell’impresa, e l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza grava su chi contesta. Il Collegio esclude anche la censura sui criteri A) e D), osservando che i parametri di ottimizzazione e struttura organizzativa non hanno attinenza univoca ed esclusiva con le ore di presenza.
Da ultimo il Tribunale rileva che il contegno della stazione appaltante, tra chiarimento e verifica di congruità, può rilevare in sede di responsabilità, ipotizzando un’offerta valida ma formulata su condizioni falsate, analogamente al dolo incidente ex art. 1440 cod. civ. Il ricorso è respinto; spese compensate con la resistente e poste a carico della ricorrente verso la controinteressata.
Nota della Redazione
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