Valutazione titoli concorsuali: attinenza sostanziale alle materie della prova (TAR Sardegna n. 977 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’attinenza dei titoli post-lauream alle materie oggetto di concorso costituisce espressione di discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, sindacabile in sede giurisdizionale per manifesta illogicità, erroneità del presupposto e non coerenza con i criteri della lex specialis. Il giudizio di attinenza deve essere condotto secondo un criterio sostanziale e funzionale, avendo riguardo all’effettivo contenuto scientifico e didattico del percorso formativo e alla sua concreta riconducibilità alle aree disciplinari della prova scritta, non limitandosi a una valutazione nominalistica o settoriale. L’amministrazione non può disconoscere il punteggio per titoli dichiarati e resi disponibili dal candidato qualora il relativo piano formativo risulti oggettivamente correlato alle materie concorsuali, ancorché il titolo presenti anche componenti teoriche o culturali recessive.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso pubblico per il reclutamento di funzionari giuridico-amministrativi-contabili presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, optando per la sede della Sardegna. All’esito delle prove, il candidato veniva collocato in una posizione non utile per l’assunzione, con un punteggio complessivo che includeva solo 4 punti per la valutazione dei titoli.
Il ricorrente contestava la mancata o erronea valutazione di diversi titoli dichiarati in domanda, tra cui un master di II livello in “Diritto Penitenziario e Costituzione”, due master di I livello e il diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, chiedendo la corretta applicazione delle previsioni del bando in materia di attribuzione dei punteggi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente delimitato il thema decidendum alla corretta applicazione del criterio dell'”attinenza alle materie della prova scritta”, previsto dal bando per la valutazione dei titoli. Il Collegio ha richiamato il perimetro delle materie concorsuali, comprendente il diritto amministrativo, costituzionale, civile, penale, dell’Unione europea, il diritto del lavoro pubblico e processuale, nonché la contabilità pubblica.
La sentenza ha affermato che il giudizio di attinenza non può essere meramente nominalistico, ma deve essere condotto in chiave sostanziale, valorizzando l’effettivo contenuto scientifico e didattico del percorso formativo, in coerenza con il principio che la discrezionalità tecnica della Commissione resta comunque vincolata ai parametri auto-vincolanti della lex specialis.
Con riferimento al sistema informatico di presentazione delle domande, il Collegio ha rilevato che lo stesso non consentiva di specificare le materie trattate nei singoli corsi, gravando la Commissione dell’onere di acquisire le necessarie informazioni, anche tramite fonti pubbliche, per procedere a una corretta valutazione.
Applicando tali criteri ai titoli in contestazione, il TAR ha ritenuto illegittimo il giudizio di non attinenza espresso per il master in “Diritto Penitenziario e Costituzione”, il cui piano formativo risultava incentrato su profili di diritto costituzionale, penale e dell’esecuzione penale, e per il master in “Diritto e contrattualistica d’impresa”, caratterizzato da insegnamenti di diritto civile, amministrativo e del lavoro, tutti riconducibili alle materie oggetto di prova.
Diversamente, il Collegio ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento del master in “Principi e metodi storico-filosofici del diritto”, avente prevalente connotazione teorico-storico-filosofica non immediatamente correlata alle materie concorsuali. La sentenza ha conseguentemente disposto l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, con obbligo per l’amministrazione di rivalutare i titoli e rideterminare la graduatoria nel rispetto del vincolo conformativo.
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Nota della Redazione
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