Concorso universitario, criteri di valutazione generici e annullamento degli atti (TAR Campania n. 3121 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una procedura per la chiamata di un professore di prima fascia è tenuta, nella prima seduta, a predeterminare i criteri di valutazione in modo specifico, associando ai singoli parametri un peso, un punteggio o una scala graduata dei giudizi. La pedissequa riproduzione delle clausole generali del bando, senza alcuna unità di misura, priva di concretezza il lavoro valutativo e rende irricostruibile ex post il percorso logico seguito. In tal caso i giudizi finali non sono la conseguenza logica delle valutazioni sui singoli parametri, ma un giudizio sommario la cui genesi non è obiettivamente ricostruibile. I giudizi della commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili mediante il controllo formale ed estrinseco dell’iter logico, accertando attendibilità e correttezza delle operazioni tecniche. Gli atti della procedura sono pertanto annullati, per consentire la rinnovazione dei giudizi previa puntuale specificazione dei parametri e della tecnica di ponderazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione di valutazione preposta alla procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/F1, settore scientifico disciplinare MED/28, bandita con D.R. n. 558 del 23.06.2023.
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto che la commissione, nella prima riunione, non aveva predeterminato i sub-criteri di valutazione, limitandosi a richiamare i criteri del bando, senza scala graduata dei giudizi né pesi percentuali o valori numerici per ciascuna attività. Da ciò sarebbe derivata l’assegnazione di un punteggio complessivo scollegato dalle singole voci e l’azzeramento delle differenze tra i curricula dei candidati. Il ricorrente ha inoltre contestato la mancata espressione di un giudizio finale collegiale per singola pubblicazione e l’assenza di motivazione sulla preferenza accordata al candidato risultato idoneo. L’Università e il controinteressato hanno chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dall’art. 8 del bando, che impone alla commissione di definire, nella prima seduta, i criteri di valutazione delle pubblicazioni, del curriculum, dell’attività didattica e di quella assistenziale. Dal verbale n. 1 del 23.10.2023 è emerso che i commissari hanno riprodotto pedissequamente le previsioni del bando, senza ulteriori specificazioni e senza associare ai parametri alcun peso numerico o percentuale né altri indicatori di rilievo.
Il verbale n. 6 ha poi documentato le valutazioni sui tre candidati: ogni commissario si è pronunciato individualmente sui singoli parametri, qualificandoli “di livello buono” o “molto buono”, e a tali giudizi ha fatto seguito il giudizio collegiale, formulato con analoghe espressioni sintetiche.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui i giudizi delle commissioni concorsuali universitarie sono connotati da discrezionalità tecnica e sono sindacabili mediante il controllo formale ed estrinseco dell’iter logico, verificando l’attendibilità delle operazioni tecniche, ove emergano sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà rilevabile (Cons. Stato, sez. VI, n. 1637 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 202 del 2021). Resta fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare solo la valutazione che esca dall’ambito di opinabilità (TAR Napoli, sez. VI, n. 3385 del 2023).
La fissazione preventiva dei criteri risponde all’esigenza di trasparenza e integrità dell’azione amministrativa, dovendosi evitare che il sospetto di condizionamento infici il procedimento (Cons. Stato, sez. VII, n. 4449 del 2023; TAR Toscana, sez. I, n. 462 del 2023). L’omessa predeterminazione dei punteggi non inficia la legittimità delle operazioni solo se non implica l’impossibilità di ricostruire ex post l’iter logico (TAR Campania, sez. II, n. 4684 del 2023).
Nel caso concreto, l’assenza di pesi o di una scala graduata ha proprio determinato quella irricostruibilità che la giurisprudenza considera censurabile: la valutazione conclusiva non risulta la conseguenza logica delle considerazioni sui singoli parametri, ma un giudizio sommario di genesi non ricostruibile. Gli atti sono stati annullati, ferma la discrezionalità tecnica della commissione, per consentire la rinnovazione dei giudizi previa puntuale specificazione dei parametri e della tecnica di ponderazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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