Revoca del passaporto su cittadinanza divenuta definitiva per mancata translatio iudicii (TAR Lombardia n. 705 del 10.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto prefettizio di revoca della cittadinanza, non riproposto innanzi al giudice amministrativo, munito di giurisdizione, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria del giudice ordinario, diventa definitivo. Il conseguente provvedimento del Questore di ritiro del passaporto, in quanto atto di natura vincolata e consequenziale, è legittimamente adottato sul presupposto divenuto inoppugnabile. La translatio iudicii, disciplinata dall’art. 11, comma 2, c.p.a., opera solo a condizione della riproposizione della domanda nel termine perentorio, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di origine straniera, aveva conseguito la cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed era titolare di passaporto elettronico rilasciato dalla Questura di Brescia. Il Prefetto aveva poi disposto la perdita della cittadinanza, rilevando che alla data del decreto di conferimento era già intervenuta la separazione legale dai coniugi e che il divorzio sarebbe divenuto effettivo poco dopo.

Sulla base di quel decreto prefettizio, il Questore aveva revocato, rectius ritirato, il passaporto. Il ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, e contestando in radice la possibilità di revocare uno status anziché un atto. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si concentra sul rapporto tra il decreto prefettizio di revoca della cittadinanza e il provvedimento questorile di ritiro del passaporto. Il ricorrente aveva già adito il giudice ordinario, che con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. aveva declinato la giurisdizione, qualificando le censure come attinenti a vizi di legittimità dell’atto amministrativo e non all’accertamento dello stato di cittadinanza.

Il Collegio richiama l’art. 11, comma 2, c.p.a., che ha codificato la translatio iudicii, istituto espressione del principio di comunicabilità tra giudici di ordini diversi, richiamando la Corte Costituzionale sent. n. 77/2007. La riproposizione della domanda innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria entro il termine perentorio di tre mesi consente di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, fermi restando preclusioni e decadenze.

Nel caso concreto, il processo instaurato davanti al giudice ordinario per l’annullamento del decreto prefettizio non risulta riproposto davanti al TAR, giudice munito di giurisdizione, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato dell’ordinanza declinatoria, né la parte ha offerto prova contraria.

Da ciò discende che il decreto del Prefetto è divenuto definitivo. Il decreto del Questore, in quanto atto vincolato e consequenziale, risulta pertanto legittimamente adottato sul presupposto divenuto inoppugnabile. Il ricorso è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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