Concorso universitario e sindacato sui punteggi manifestamente illogici (Cons. Stato n. 8241 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per la chiamata dei professori universitari, il giudice amministrativo non si limita a verificare l’eccesso di potere sotto il profilo della logicità, ma sindaca anche l’attendibilità delle operazioni tecniche rispetto alla correttezza dei criteri applicati. Resta fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche: il sindacato è ammesso solo quando il giudizio si colloca al di fuori dell’ambito di opinabilità. Tuttavia, il punteggio che contrasta in modo manifesto con gli indicatori previsti dal bando e con le risultanze istruttorie è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. La commissione non può dare preminenza a un ambito di competenza interno al settore concorsuale, perché la comparazione deve incentrarsi sul settore scientifico disciplinare nel suo insieme. La rilevanza degli errori assume rilievo decisivo quando lo scarto tra i candidati è minimo.
Il Fatto
Una professoressa impugna davanti al TAR Campania gli atti della procedura comparativa bandita da un ateneo per un posto di professore di prima fascia. Contesta la graduatoria, i verbali della commissione, il bando e la successiva chiamata della controinteressata. La ricorrente si era collocata al secondo posto, con un distacco di un centesimo di punto dalla vincitrice.
Il ricorso deduce plurime censure: la modifica in senso sfavorevole dei criteri del bando, l’erronea valutazione delle pubblicazioni scientifiche nonostante indicatori più favorevoli, il rilievo attribuito all’attività clinico-assistenziale e a quella didattica. Il TAR Campania respinge ricorso e motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese. Propone appello la seconda classificata, deducendo l’erroneità della sentenza per non aver esaminato i motivi.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato accoglie solo in parte il gravame. Respinti i primi due motivi, i giudici ritengono non irragionevole la scelta della commissione di dare risalto al criterio dell’originalità rispetto ad altri previsti dall’avviso di selezione, richiamando il principio secondo cui l’originalità e l’innovatività costituiscono criterio prioritario. Né costituisce integrazione del bando l’aver valorizzato le pubblicazioni degli ultimi dieci anni, coerentemente con il D.M. n. 120/2016 richiamato.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali incontra il limite dell’opinabilità, ma ciò non esclude la verifica di illogicità e inattendibilità. Nel caso concreto le censure non investono il merito delle scelte, bensì evidenti errori nella comparazione.
Quanto alle pubblicazioni, gli indicatori dell’art. 11, quinto comma, lett. e), del bando (citazioni, impact factor, indice di Hirsch) attestavano la superiorità della seconda classificata, cui era però attribuito un giudizio inferiore. La valutazione è quindi manifestamente erronea perché contrastante con le risultanze istruttorie. La commissione, inoltre, non avrebbe potuto privilegiare un ambito di competenza specifico, in violazione degli artt. 15 e 18 della legge n. 240/2010.
Analoghi profili emergono sull’attività clinico-assistenziale e didattica: punteggi non congrui rispetto alle anzianità, valutazione di titoli comuni a tutti i candidati, esperienze non documentate e dichiarazioni della stessa commissione che riconoscono la prevalenza dell’appellante. La sentenza impugnata va riformata per non aver esaminato concretamente le censure, decisive per l’esiguo scarto di punteggio. Il Cons. Stato annulla gli atti impugnati, salvo il riesercizio del potere, compensando le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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