Sdemanializzazione aree e sorte delle concessioni-contratto per impianti TLC (TAR Emilia-Romagna n. 697 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il passaggio di un’area dal demanio al patrimonio disponibile dell’ente locale determina la perdita di efficacia delle concessioni-contratto in essere, comprese quelle relative all’installazione di impianti di telecomunicazioni. Il rapporto avente ad oggetto il godimento del bene compreso nel patrimonio disponibile si configura come locazione, assoggettata alla disciplina di diritto privato. Ne consegue che le controversie sulla determinazione del canone locatizio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in considerazione alcun esercizio di potere autoritativo. La relativa declassificazione, se non impugnata nei termini, diviene definitiva e la tardività dell’impugnazione è rilevabile d’ufficio. Il ricorso proposto avanti al giudice amministrativo è pertanto in parte irricevibile e in parte inammissibile, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di infrastrutture per le telecomunicazioni, era titolare di concessioni amministrative relative ad aree comunali sulle quali erano installati propri impianti. Con deliberazione di Giunta n. 606 del 22.11.2022 il Comune ha disposto la ricognizione e il trasferimento di tali aree dal demanio al patrimonio disponibile.

Con due note successive, il Comune ha intimato alla società la stipula di nuovi contratti di locazione in luogo delle concessioni in essere. La società ha impugnato le note, la deliberazione e gli atti connessi, assumendo di avere conosciuto le reali intenzioni dell’ente solo in occasione della trasmissione degli schemi contrattuali. Il Comune si è costituito eccependo l’assenza di efficacia lesiva di alcuni atti, il difetto di giurisdizione e la tardività dell’impugnazione della deliberazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di tardività. Il Comune ha provato che la deliberazione è stata trasmessa alla società in allegato a una nota del dicembre 2022 e che è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, poi nuovamente, e infine nel Bollettino Ufficiale della Regione. Da tali pubblicazioni deriva la conoscibilità legale dell’atto.

Il Collegio osserva che, assumendo come rilevanti le date di pubblicazione, il ricorso straordinario avrebbe dovuto essere proposto entro 120 giorni; assumendo le date di effettiva conoscenza, il termine sarebbe comunque decorso dalla trasmissione della delibera alla società. La notifica del 4 agosto 2023 è dunque tardiva ab origine. Non regge la tesi della ricorrente secondo cui la lesività sarebbe emersa solo dalle comunicazioni successive: la deliberazione enuncia espressamente che il passaggio delle aree al patrimonio disponibile comporta la perdita di efficacia delle concessioni in essere.

Su questo punto si innesta il profilo della giurisdizione. La stessa deliberazione, non tempestivamente impugnata, qualifica il rapporto come locazione soggetta alla disciplina della legge n. 392/1978. Le controversie sulla determinazione del canone dovuto dal gestore di stazioni radio base, dopo la modifica dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche apportata dal D.L. n. 135 del 2018, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perché non viene in considerazione alcun esercizio di potere autoritativo. Il Collegio richiama sul punto Cass. Civ. Sez. Unite 25/03/2016 n. 6019.

Il ricorso, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, segue la medesima sorte: è in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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