La condanna alle spese dell’ex amministratore richiede l’addebito della causa del giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 16429 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il rapporto processuale intercorre esclusivamente tra l’ingiunto opponente e il creditore istante; il terzo, non destinatario della domanda, non ha legittimazione a parteciparvi. L’eventuale nullità della notifica della citazione introduttiva del primo grado, non fatta valere dall’appellato contumace, non può essere dedotta in cassazione, operando la conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. La condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c. presuppone l’addebito di aver dato causa al giudizio: non è imputabile all’ex amministratore di condominio l’aver conferito il mandato difensivo quando era ancora in carica, se la sua sostituzione è intervenuta prima del deposito del ricorso monitorio, rendendo la domanda inammissibile per vizio della procura senza sua colpa.
Il Fatto
L’ex amministratore di un condominio aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il pagamento di quote condominiali. L’opponente eccepì il difetto di rappresentanza, sostenendo che l’amministratore, alla data del deposito del ricorso monitorio, era stato già revocato. Il Tribunale dichiarò l’improcedibilità dell’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, dichiarò inammissibile la domanda monitoria per vizio della procura, revocò il decreto e condannò l’ex amministratore alle spese del doppio grado, ritenendo che avesse dato causa al giudizio. Avverso tale decisione, l’ex amministratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i primi quattro motivi di ricorso, relativi alla legittimazione processuale dell’ex amministratore e alla mancata declaratoria di improcedibilità dell’opposizione per omessa mediazione, rigettandoli. Ha ribadito che nel giudizio di opposizione parti sono solo il creditore e l’ingiunto, e che l’ex amministratore, non essendo destinatario della domanda, non aveva titolo per costituirsi in proprio. Quanto alla mediazione obbligatoria, ha chiarito che l’onere gravava sul creditore opposto, non sull’opponente.
La Corte ha invece accolto il quinto motivo, riguardante la violazione dell’art. 91 c.p.c. Ha censurato la sentenza impugnata laddove aveva addebitato all’ex amministratore di aver dato causa al giudizio. Dall’esame degli atti è emerso che la procura alle liti era stata rilasciata prima della revoca dalla carica e del deposito del ricorso monitorio.
La Corte ha precisato che, sebbene la procura non fosse più efficace al momento del deposito del ricorso a causa dell’intervenuta revoca, l’inammissibilità della domanda non poteva essere imputata all’ex amministratore. Questi, avendo operato nel pieno possesso dei poteri di rappresentanza al momento del conferimento del mandato, non aveva potuto successivamente influire sulla regolarità del processo dopo la sua sostituzione. Nessun addebito poteva quindi essergli mosso.
La sentenza è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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