Destituzione dall’impiego ostativa all’accesso al concorso pubblico (TAR Lombardia n. 2080 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo irrogata, costituisce causa ostativa all’accesso ai pubblici impieghi ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, applicabile alla procedura selettiva in quanto espressamente richiamato nel bando. La disciplina dettata dall’art. 84 del T.U. n. 3/1957 configura la destituzione come sanzione disciplinare estintiva del rapporto, distinta dalla dispensa per scarso rendimento, unico caso espressamente contemplato dalla norma. L’esclusione dal concorso non richiede la definitività della sanzione, non essendo la sua inoppugnabilità presupposto della causa ostativa. La valutazione dei requisiti di ammissione non implica alcuna qualificazione autonoma della sanzione da parte dell’amministrazione, che si limita a prendere atto del provvedimento disciplinare.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante non di ruolo nella scuola media di primo grado, presenta domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria indetta con decreto direttoriale 6 maggio 2022 n. 1081 per la classe di concorso A022. L’amministrazione dispone la sua esclusione richiamando il decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’11 maggio 2022, con cui le era stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Avverso l’atto di esclusione propone ricorso, articolando quattro censure: violazione del bando e dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, che contemplerebbe come sola causa di esclusione la destituzione per scarso rendimento; illegittimità della sanzione per il personale non di ruolo, cui si applicherebbero le misure dell’art. 535 del d.lgs. n. 297/1994; qualificazione ex post della sanzione; difetto di motivazione. La domanda cautelare viene respinta. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso infondato, richiamando e condividendo le ragioni già espresse in sede cautelare. Esamina congiuntamente la prima e la quarta censura, entrambe rivolte avverso il provvedimento di esclusione, e le rigetta.
Quanto al primo motivo, il Tribunale chiarisce che il richiamato art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 esclude dall’accesso agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati per persistente insufficiente rendimento. La destituzione, in base all’art. 84 del T.U. n. 3/1957, è sanzione disciplinare estintiva del rapporto e costituisce ipotesi distinta dalla dispensa per scarso rendimento. Dal combinato disposto delle due norme deriva che la destituzione, a qualsiasi titolo, è motivo ostativo all’assunzione. L’amministrazione ha quindi correttamente applicato la disposizione una volta accertata la causa ostativa.
Il Collegio precisa che è irrilevante la circostanza che, al momento della domanda e dell’adozione del provvedimento, fossero ancora aperti i termini per impugnare la sanzione: la norma non richiede la definitività della stessa nel senso dell’inoppugnabilità, e la ricorrente non ha fornito indicazioni sulla proposizione di un’impugnazione.
La presenza della destituzione è ragione sufficiente a motivare l’esclusione, non dovendo l’amministrazione ulteriormente precisare ragioni già note alla ricorrente: la quarta censura è pertanto infondata. La seconda censura, con cui si contesta l’applicabilità della destituzione al personale non di ruolo in favore delle sanzioni dell’art. 535 del d.lgs. n. 297/1994, è inammissibile, perché investe il distinto e autonomo procedimento disciplinare e non quello di esclusione dal concorso. La terza censura, oltre che di non chiara comprensione, è infondata: in sede di ammissione l’amministrazione si è limitata a prendere atto della sanzione, senza interpretarla né riqualificarla. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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