Condanne per stupefacenti e requisiti di moralità nella procedura selettiva ATA (TAR Toscana n. 279 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le condanne riportate per fatti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, riconducibili alle fattispecie oggi disciplinate dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, integrano causa ostativa alla partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione del personale delle imprese di pulizia presso le istituzioni scolastiche. L’amministrazione è tenuta a verificare i requisiti di moralità dei candidati anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale, ai sensi degli artt. 28 e 32 d.P.R. n. 313/2002. L’affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla detenzione e non estingue il reato né attenua la gravità della condotta. La riabilitazione disposta in epoca successiva all’adozione del provvedimento di esclusione non è valutabile ai fini della legittimità dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente, appartenente al personale ATA con profilo di collaboratore scolastico, aveva prestato servizio presso istituti statali alle dipendenze di società cooperative. In virtù di tale esperienza presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato del personale che aveva svolto per almeno dieci anni servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche.
L’amministrazione disponeva l’esclusione della candidata, motivandola con l’esito del casellario giudiziale, dal quale risultavano tre condanne per reati in materia di stupefacenti, ritenute ostative all’assunzione. Il giudizio giungeva al TAR in riassunzione, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, confermata in sede di reclamo. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 58, comma 5-ter, d.l. n. 69/2013, come modificato dalla legge n. 145/2018, sostenendo l’erronea qualificazione delle condanne quali cause preclusive e lamentando difetto di motivazione e di istruttoria, anche in relazione all’intervenuta riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e tratta unitariamente le due censure, stante la sostanziale identità delle argomentazioni. Il nodo è stabilire se le condanne riportate dalla candidata integrino una causa ostativa alla costituzione del rapporto di pubblico impiego e se l’amministrazione abbia adeguatamente motivato il giudizio di inidoneità.
Il collegio ritiene dirimente il rilievo che le fattispecie accertate a carico della candidata sono confluite nel d.P.R. n. 309/1990 e, in particolare, nell’art. 73, le cui condotte sono pacificamente considerate ostative. Il confronto tra gli artt. 71 e 72 della legge n. 685/1975 e la disposizione del testo unico mostra identità di condotte sanzionate, con la conseguenza che la qualificazione operata dall’amministrazione non è erronea.
La stessa ricorrente aveva riconosciuto di essere destinataria di tre sentenze di condanna per violazione della disciplina degli stupefacenti, per condotte anteriori all’entrata in vigore del testo unico. Il dato non muta l’esito, perché la valutazione attiene alla natura dei fatti e alla loro attitudine ostativa, non alla vigenza formale della norma al momento della commissione.
Il Tribunale valorizza poi la disciplina del bando, il cui art. 4 escludeva espressamente dalla procedura i condannati per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e prevedeva l’ammissione con riserva, con facoltà dell’ufficio scolastico regionale di disporre l’esclusione in qualsiasi momento. La Commissione, constatata la menzione delle condanne nel casellario, ha quindi legittimamente disposto l’esclusione.
Quanto all’affidamento in prova al servizio sociale, il collegio osserva che si tratta di misura alternativa alla detenzione che non estingue il reato né attenua la gravità della condotta. Infine, la riabilitazione non poteva essere valutata, essendo pacifico che è stata disposta dopo l’adozione del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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