Ottemperanza e onere della prova dell’inadempimento dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 2182 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo giudiziale e il suo passaggio in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e dunque incombe sull’amministrazione debitrice allegare e dimostrare una valida giustificazione del proprio inadempimento. In difetto, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e assegna un termine per l’esecuzione. La penalità di mora ex art. 114, comma quarto, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando, per il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, risulta manifestamente iniqua.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 500,00, oltre accessori.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione e non era stata adottata alcuna misura di esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora per ogni violazione o ritardo successivo. Il Ministero si è costituito con atto formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, riscontrando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sussistono dunque i presupposti per conoscere del merito dell’ottemperanza.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale ha applicato il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia della decisione del giudice ordinario divenuta definitiva, spettava all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti. L’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Il Collegio precisa che tale obbligo copre anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione, mentre esclude le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Quanto alla penalità di mora invocata dalla ricorrente, il Tribunale ne ha escluso la spettanza: in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, della natura del credito e dell’entità delle somme, essa risulta ‘manifestamente iniqua‘. La relativa domanda è stata respinta.

Il Collegio ha quindi nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega, incaricato di dare corso al pagamento, su istanza della parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, in misura ridotta per il carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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