Il superminimo non rileva ai fini dell’equivalenza dei CCNL negli appalti pubblici (TAR Lazio n. 8560 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’equivalenza delle tutele economiche tra il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 4 dell’allegato I.01, è valutata esclusivamente in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua. Il superminimo, anche quando qualificato come “ad personam”, costituisce elemento eventuale e accessorio della retribuzione, non annoverabile tra le voci fisse; la sua valorizzazione ai fini della verifica di equivalenza determina l’illegittimità dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Una società concessionaria di impianti di depurazione bandiva una gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle valutazioni, la commissione aggiudicava il servizio alla controinteressata, la cui offerta indicava l’applicazione di un CCNL differente da quello previsto dal disciplinare di gara, dichiarandone l’equivalenza.
La ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra gli altri motivi, la mancata verifica della dichiarazione di equivalenza e la circostanza che il CCNL dichiarato dalla controinteressata non garantiva le stesse tutele economiche e normative, essendo la differenza retributiva colmata mediante il ricorso a un superminimo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo concernente la non equivalenza dei contratti collettivi. La pronuncia richiama il quadro normativo delineato dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, come riformulato dal d.lgs. n. 209/2024, e dall’art. 4 dell’allegato I.01 al Codice, che subordina la valutazione di equivalenza economica alle sole componenti fisse della retribuzione globale annua, individuate tassativamente.
Il Collegio valorizza il principio affermato dal Consiglio di Stato n. 3209 del 24.04.2026, secondo cui il superminimo, in quanto elemento eventuale e accessorio, correlato a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni, non può essere considerato una voce fissa della retribuzione e, pertanto, non può essere conteggiato nella verifica dell’equivalenza.
Applicando tale principio alla fattispecie concreta, il giudice rileva come dalla consulenza tecnica emergesse che la differenza retributiva tra il CCNL applicato dall’aggiudicataria e quello richiesto dalla stazione appaltante fosse compensata proprio mediante un superminimo “ad personam” e altre voci eventuali. Esclusi tali elementi, la retribuzione annua lorda risultava inferiore a quella prevista dal bando, con una differenza negativa a carico dei lavoratori.
Il Tribunale ha pertanto annullato l’aggiudicazione, disponendo il subentro della ricorrente nel contratto stipulato, senza soluzione di continuità, per un periodo corrispondente a quello bandito, e condannando la stazione appaltante al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.