Condono edilizio per abuso tipologico in area vincolata con sanzione pecuniaria massima (Cons. Stato n. 9956 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di opere eseguite in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’art. 32 d.l. 269/2003 ammette la sanatoria esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Gli abusi di tipologia 1, 2 e 3 del medesimo allegato non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria, neppure se l’area è gravata da vincolo di inedificabilità relativa e le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici. L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, presupponendo la doppia conformità, è logicamente incompatibile con una sanatoria subordinata all’esecuzione di lavori di adeguamento urbanistico. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 impone la sanzione pecuniaria nella misura massima per le opere realizzate senza titolo su aree vincolate, sottraendo la determinazione al potere discrezionale dell’ente.

Il Fatto

I comproprietari di un fondo nel Comune di Piano di Sorrento realizzavano nel 1995 un muro di contenimento, poi ampliato con autorizzazione in sanatoria del 1999. Nel 2004 presentavano istanza di condono ex l. 326/2003 per un’ulteriore spalla del muro e per la trasformazione ad uso abitazione di un manufatto di 50 mq, fino ad allora adibito a serra.

A seguito di sopralluogo del 2015 il Comune avviava il procedimento ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e art. 167 d.lgs. 42/2004, adottando l’ordinanza di demolizione e di diniego di condono, la successiva ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e l’ordinanza di acquisizione del manufatto al patrimonio comunale. Il TAR Campania respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; i proprietari appellavano la sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Sul primo fronte rileva che ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione è irrilevante l’omessa menzione dell’istanza di sanatoria del gennaio 2016: questa era stata comunque respinta un anno prima dell’accertamento dell’inottemperanza e il termine di novanta giorni era già decorso.

Quanto all’art. 36 d.P.R. 380/2001, la Corte sottolinea che l’istituto presuppone la natura solo formale dell’abuso e il requisito della doppia conformità. Una sanatoria condizionata a prescrizioni che rendano il manufatto conformabile trasformerebbe il presupposto di legittimità in una mera condizione di efficacia del titolo edilizio.

Il manufatto, qualificato come abuso di tipologia 1 in zona vincolata ex d.m. 15.02.1962, non è condonabile. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, 05/03/2024, n. 2157, la Sezione ribadisce che il condono è riservato agli interventi di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e che i ricorrenti non hanno provato l’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 27/04/2020, n. 2660). La riunione di diniego e demolizione in un unico documento non incide sulla legalità, trattandosi di atti di natura vincolata (Cons. Stato, sez. II, 10/05/2024, n. 4247; sez. VI, 18/07/2022, n. 6149).

Sulla sanzione pecuniaria, la legittimità dell’ordine di demolizione travolge la censura: l’art. 31, comma 4-bis impone la misura massima per le opere su aree inedificabili (Cons. Stato, sez. VI, 16/01/2024, n. 529; Ad. Plen. n. 16/2023). L’inottemperanza è successiva all’entrata in vigore della l. 164/2014, sicché non sussiste violazione del principio di irretroattività; l’art. 2 l. 241/1990 è inapplicabile all’istanza ex art. 36, cui l’ordinamento assegna il significato di silenzio-rigetto. Spese liquidate in euro 4.000,00 a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *