Condono in area vincolata e silenzio assenso sul parere paesaggistico (TAR Sicilia n. 1482 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il parere paesaggistico richiesto in sanatoria non si forma per silenzio assenso. L’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011, che opera un rinvio dinamico alla legge n. 241/1990 e rende applicabile l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; la regola vale anche per le istanze presentate dopo l’abrogazione. Il terzo condono resta inoltre precluso per le opere abusive realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico, assoluto o relativo, perché l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, come chiarito dalla Corte cost. n. 252/2022. La domanda di restituzione dell’oblazione versata per la sanatoria, a fronte di diniego definitivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, configurandosi quale indebito oggettivo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva realizzato prima del 2003 un intervento descritto come ristrutturazione con ampliamento e aveva presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003. Nel 2017 l’amministrazione ha acquisito la richiesta di parere alla Soprintendenza, che nel 2023 ha espresso diniego; avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, formato oggetto di silenzio rigetto.
Il ricorrente ha quindi impugnato il parere, il silenzio rigetto, l’eventuale diniego comunale e la circolare assessoriale n. 2/2022, deducendo tra l’altro la formazione del silenzio assenso sul parere, l’insanabilità dei soli vincoli assoluti e l’illegittimità derivata del provvedimento comunale, con domanda di restituzione dell’oblazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, escludendo che un eventuale futuro intervento legislativo integri l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Ha poi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda restitutoria: chiuso il procedimento con diniego definitivo, l’amministrazione non esercita alcun potere autoritativo e la controversia appartiene al giudice civile come indebito oggettivo.
Nel merito, il Tribunale ha escluso la formazione del silenzio assenso. L’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dalla l.r. n. 5/2011, con conseguente applicazione diretta dell’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990; la l.r. n. 7/2019 non ripristina l’istituto; l’art. 17 l.r. n. 4/2003 riguarda condoni diversi e richiede un procedimento mai attivato. Nessun spazio residua quindi per l’autotutela.
Passando al quadro del terzo condono, il Collegio ha richiamato la Corte cost. n. 252/2022: il rinvio dell’art. 24 l.r. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti di sanabilità, e le previsioni statali sui massimi fenomeni condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva l’infondatezza della tesi che ammetteva il condono in presenza di vincolo relativo.
Nel caso concreto mancavano i presupposti: l’opera era descritta come ampliamento, tipologia non compresa tra gli interventi di minore rilevanza, e insisteva su area vincolata. La richiesta di verificazione è stata respinta perché non può supplire all’onere probatorio, assumendo altrimenti carattere meramente esplorativo.
La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente, il parere vincolato ha reso superflua la comunicazione di rigetto ex art. 21-octies legge n. 241/1990 e non è configurabile alcun affidamento per il tempo trascorso. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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