Subentro in alloggio ERP: la residenza anagrafica non vale autorizzazione all’ampliamento (TAR Lombardia n. 1225 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la residenza anagrafica nell’immobile non supplisce alla mancanza dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare da parte dell’ente gestore. La convivenza e la residenza che possono costituire titolo per il subentro sono solo quelle autorizzate dal gestore; le convivenze di mero fatto, ignote o non assentite, non rilevano. La disposizione che consente il riesame della posizione di chi ha subito un diniego per difetto di convivenza continuativa o di autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi è di stretta interpretazione, in quanto eccezionale rispetto alla regola della concorsualità: essa non si applica a chi non abbia mai ottenuto alcun provvedimento autorizzativo. Esclusa la configurabilità dell’eccesso di potere per sproporzione, trattandosi di potere vincolato.
Il Fatto
Il Comune di Milano, con provvedimento del 2022, aveva rigettato l’istanza di subentro nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica presentata dalla ricorrente, figlia dell’assegnataria, per la mancata richiesta al gestore di inserimento nel nucleo autorizzato ad occupare l’unità abitativa, ordinando il rilascio. La ricorrente aveva chiesto il riesame di tale decisione e, di fronte al secondo diniego, ha impugnato il rigetto del ricorso in opposizione.
La tesi della ricorrente era che l’autorizzazione all’ampliamento dovesse ritenersi sussistente, perché il Comune, nel rilasciare la residenza anagrafica nel 2009, avrebbe necessariamente verificato l’esistenza dell’assenso del gestore e, in ogni caso, avrebbe egli stesso autorizzato la coabitazione in qualità di proprietario. In subordine, la norma sul riesame avrebbe dovuto essere letta nel senso di consentire il subentro anche a chi difetti dei requisiti ordinari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale. L’art. 23, commi 12 e 12-bis, l. reg. n. 16/2016 disciplina il diritto di subentro e, all’ultimo comma, consente il riesame della posizione di chi si è visto negare il subentro per difetto della convivenza continuativa o dell’autorizzazione all’ampliamento da almeno dodici mesi. Analogo requisito di autorizzazione almeno annuale è previsto dall’art. 20 reg. reg. n. 1/2004.
Nel caso concreto non risulta mai rilasciata un’autorizzazione al rientro nell’alloggio da parte del gestore. Il Tribunale esclude che a tale carenza possa supplire la residenza anagrafica: secondo la costante giurisprudenza dello stesso TAR, le convivenze e le residenze idonee a fondare il subentro sono solo quelle autorizzate dall’ente gestore, mentre non rilevano le convivenze di mero fatto, ignote o non assentite (TAR Lombardia, Milano, III, n. 2058 del 2013; n. 889 del 2011).
Il Collegio ritiene corretta l’interpretazione del riesame data dal Comune: la norma è volta a consentire la revisione della posizione di chi possiede un’autorizzazione da meno di dodici mesi, non di chi non ne abbia mai ottenuta alcuna. Il subentro in alloggio ERP è istituto di favore che deroga alla regola della concorsualità tra aspiranti assegnatari e va letto in chiave restrittiva (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2337 del 2020); a maggior ragione lo è la disposizione di riesame, di carattere eccezionale. Se il legislatore avesse voluto prescindere dall’autorizzazione, non avrebbe menzionato il lasso dei dodici mesi.
Quanto alla dedotta irragionevolezza di un esito che premia chi ha convissuto meno e ottenuto l’autorizzazione, la risposta è che solo l’autorizzato dispone di un titolo legittimo per occupare l’immobile. Il potere esercitato è vincolato, il che esclude l’eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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