Terzo condono non sana volumi in area vincolata ripristino al Comune (TAR Sicilia n. 121 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il cd. terzo condono edilizio resta disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale di interpretazione autentica. Ne deriva che nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa, sono sanabili solo gli interventi che non comportano nuovi volumi o superfici. La creazione di nuova volumetria esclude la sanatoria e rende il parere della Soprintendenza atto vincolato, con conseguente superfluità del preavviso di diniego. Il procedimento di condono si conclude con provvedimento del Comune, al quale spetta in via esclusiva l’adozione dell’ordine di riduzione in pristino, non essendo tale potere attribuito all’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel dicembre 2004 istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 per due vani in muratura realizzati su un immobile sito nell’isola di Stromboli, nel Comune di Lipari. Nel 2020 chiedeva alla Soprintendenza di Messina il rilascio del parere di competenza. L’amministrazione rigettava l’istanza in applicazione della circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale diniego e la presupposta circolare il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, rimasto privo di decisione espressa nel termine di novanta giorni. Impugnava quindi il rigetto implicito e il provvedimento soprintendentizio davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, articolando otto motivi. Con successivi motivi aggiunti impugnava anche la nota comunale del 6 novembre 2023, con cui il Comune di Lipari respingeva la domanda di condono. L’amministrazione regionale si costituiva; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata per l’asserita rilevanza del cd. decreto “Salva Casa”. La motivazione generica non integra l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e la sopravvenuta l.r. n. 27/2024 non è stata collegata alla fattispecie concreta.
Nel merito, il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha caducato la normativa regionale di interpretazione autentica: nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi privi di nuovi volumi o superfici. Il fabbricato era già vincolato al momento della realizzazione delle opere, essendo l’intero territorio di Lipari sottoposto a vincolo paesaggistico sin dal decreto presidenziale regionale del 1966. Anche a voler ritenere l’ultimazione anteriore al piano paesaggistico del 2001, difetterebbe comunque il requisito della minore rilevanza dell’abuso: l’intervento integra l’ampliamento con nuova volumetria, riconducibile alla tipologia 1.
La motivazione per relationem mediante richiamo alla circolare è ritenuta sufficiente ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, né appare configurabile un affidamento tutelabile per il tempo trascorso. A fronte della natura vincolata dell’atto non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento, non essendo state allegate situazioni identiche. Il sesto motivo, sulla formazione del silenzio assenso, è infondato. Superflui risultano la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego, mentre la comunicazione al solo tecnico incaricato non impedisce l’impugnazione, data la piena conoscenza del provvedimento.
È invece fondato l’ottavo motivo: la Soprintendenza interviene nel procedimento di condono solo per esprimere l’avviso, pur vincolante, ma non può definire il procedimento né ingiungere la riduzione in pristino. I poteri repressivi sono disciplinati dal d.lgs. n. 42/2004 e dal d.P.R. n. 380/2001; in caso di diniego del condono l’ordine di demolizione compete al Comune, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di ripristino è pertanto annullato, mentre il ricorso resta respinto nel resto; i motivi aggiunti, fondati su invalidità derivata, sono rigettati. Le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.