Reati ostativi e rinnovo permesso soggiorno pericolosità valutata ex ante dal legislatore (TAR Lombardia n. 138 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno, la commissione di un reato espressamente ostativo integra una valutazione di pericolosità sociale che il legislatore compie ex ante e in termini vincolanti. Il Questore non è tenuto a svolgere un’autonoma e specifica valutazione della pericolosità dello straniero, né a verificarne l’attualità. L’accertamento della colpevolezza è riservato al giudice penale: né la Pubblica Amministrazione né il giudice amministrativo possono sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante una volta intervenuta sentenza di condanna. Il provvedimento di rigetto risulta pertanto correttamente motivato sotto il profilo della pericolosità, con conseguente insussistenza dei vizi dedotti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, dichiara di risiedere in Italia dal 22 giugno 2020 e di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, trasmessa il 16.11.2020. Il Questore di Milano ha respinto l’istanza richiamando a carico dell’istante una sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e ss. c.p.p. per violenza sessuale, commessa dopo aver minacciato la persona offesa di diffondere sue foto intime.
Il decreto, emesso ai sensi degli art. 4, comma 3, e 5, comma 5, T.U. Immigrazione, è stato impugnato davanti al TAR Lombardia deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione. In fase cautelare il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione; il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell’appello. La causa è giunta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento questorile ha valorizzato la condanna per un reato espressamente ostativo all’ingresso e al soggiorno. Da tale condanna la Questura ha tratto il giudizio di pericolosità sociale, ravvisando una propensione concreta e attuale a delinquere e un atteggiamento irrispettoso delle regole di convivenza civile.
Su questo punto la Sezione richiama il proprio orientamento consolidato, che riconduce la valutazione di colpevolezza alla competenza esclusiva del giudice penale. Una volta intervenuta la sentenza di condanna, né l’Amministrazione né il giudice amministrativo possono sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante: l’operato dell’Amministrazione va quindi considerato esente da vizi.
Il Tribunale chiarisce poi il fondamento della regola. Il legislatore assume a paradigma ostativo non la gravità del fatto concreto, ma la specifica natura del reato, secondo un’esigenza di conformazione agli impegni di inibitoria in settori reputati maggiormente sensibili. Ne deriva che l’Amministrazione non deve compiere un’autonoma valutazione della pericolosità, né considerarne l’attualità, perché il legislatore ha già provveduto ex ante in termini vincolanti. La valutazione del mancato inserimento sociale è stata peraltro completata dai controlli sulle banche dati, dai quali lo straniero non risulta titolare di rapporti lavorativi né aver mai percepito redditi o contributi.
Il Collegio richiama infine il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, per derogare all’ordine logico di esame delle questioni: le doglianze non espressamente esaminate sono state ritenute non rilevanti e inidonee a supportare una conclusione diversa.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della vicenda fattuale e della reciproca natura delle parti.
Nota della Redazione
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