Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3563 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. il titolo giudiziale formato davanti al giudice del lavoro fa stato quanto all’accertamento del diritto di credito e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella dimensione fissata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che l’importo quantificato dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la misura del capitale residuo e degli interessi va verificata dal giudice secondo il titolo e la legge, anche con riguardo a decorrenza e misura degli interessi legali. L’azione esecutiva è subordinata al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 377/2023, pubblicata il 19.10.2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui a titolo di carta docente. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 12.1.2024.

L’Amministrazione non ha adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento di euro 3.000,00 oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su un provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il passaggio centrale riguarda i limiti del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento, l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Capitale residuo e interessi vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1282 e ss. cod. civ.).

Il Tribunale verifica poi la condizione di procedibilità dell’azione esecutiva: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara l’inottemperanza e assegna all’Ente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata tenendo conto che controversie di questo tipo richiedono attività minime e stereotipate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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