Condono edilizio in area confinante con zona B: nessuna estensione (Cons. Stato n. 4199 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio del terzo ciclo non si estende all’immobile che, pur essendo collocato in area urbanisticamente contigua al piano di recupero di un nucleo abusivo, resti estraneo al perimetro del piano medesimo e non sia classificato come zona omogenea B. La circostanza che l’area risulti densamente urbanizzata è situazione di fatto che non legittima l’accoglimento dell’istanza. Ove l’opera insista su area gravata da vincolo paesaggistico di carattere relativo, la sanabilità postula il parere favorevole dell’ente preposto alla tutela; in sua assenza il diniego è legittimo. La legge regionale che sancisca la non sanabilità degli abusi in area vincolata, in quanto più rigorosa della disciplina statale, supera il vaglio di costituzionalità.

Il Fatto

La ricorrente impugna davanti al TAR Lazio il diniego opposto dal Comune alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per un’unità immobiliare di circa 95,75 mq. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento sul fatto che il manufatto insiste sulla fascia di rispetto di un fosso, area tutelata per legge dall’art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 e già in precedenza dalla legge Galasso n. 431/1985.

Il TAR respinge il ricorso. La proprietaria appella, sostenendo che l’area ricade in un contesto interessato da un piano di recupero del nucleo abusivo e che, per effetto delle previsioni delle N.T.A. del P.R.G., andrebbe classificata come zona omogenea B ai sensi del D.M. n. 1444/1968, con conseguente inapplicabilità dei vincoli ope legis. Richiama in senso contrario una pronuncia del medesimo TAR e una decisione del Consiglio di Stato sulla natura relativa del vincolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello muovendo da un rilievo di carattere normativo: la legge regionale Lazio n. 12/2004, all’art. 3, comma 1, lett. b), sancisce la non sanabilità degli abusi realizzati nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Si tratta di disciplina più rigida rispetto alle omologhe previsioni statali sul terzo condono, che tuttavia ha superato il vaglio di legittimità costituzionale.

La Corte chiarisce poi che la questione relativa alla portata dell’inciso “fermo restando” contenuto nella stessa disposizione regionale può essere lasciata sullo sfondo. I presupposti di fatto, infatti, non sono controversi: l’opera insiste, sia pure lungo il confine, su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico; manca il nulla osta o il parere favorevole dell’ente preposto alla tutela; l’area di sedime resta estranea al piano di recupero e non è classificata come zona omogenea B.

Su quest’ultimo punto si concentra la confutazione dell’argomento dell’appellante. L’immobile, per stessa ammissione della parte, non ricade nel piano di recupero né nella zona omogenea B, ma in un’area immediatamente confinante. Da ciò discende la non conferenza della disciplina e della giurisprudenza richiamate: l’essere l’abuso collocato in zona meramente confinante non consente di estendere alla prima il regime dettato per la seconda.

Il Collegio ribadisce che la circostanza dell’avvenuta urbanizzazione non assume rilievo autonomo, poiché si tratta di situazione di fatto non idonea a legittimare interventi che violino gli interessi sottesi ai vincoli. Neppure giova il richiamo alla decisione che aveva valorizzato la natura relativa del vincolo: quella pronuncia postula una verifica di compatibilità rimessa all’autorità preposta, verifica che nella specie non è stata compiuta per difetto del necessario parere.

L’appello è pertanto respinto, con salvezza degli effetti del diniego impugnato. Resta ferma la possibilità, per il Comune, di conformare la successiva fase amministrativa e i provvedimenti demolitori alla situazione dei luoghi e alle esigenze di tutela secondo ragionevolezza e proporzionalità. Le spese del grado sono compensate, anche in ragione della mancata costituzione del Comune in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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