Condono edilizio su area demaniale e onere di attivare la sdemanializzazione (C.G.A.R.S. n. 210 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, qualora l’opera abusiva insista su area di proprietà pubblica, è onere del richiedente attivare il procedimento di sdemanializzazione dell’area occupata, non essendo altrimenti sanabile un immobile insistente su suolo demaniale. La mancata attivazione e coltivazione di tale procedimento legittima il diniego comunale, anche quando il richiedente contesti la corrispondenza tra situazione catastale e situazione di fatto. Il diniego è parimenti legittimo quando la documentazione tecnica essenziale — descrizione delle opere, stato dei lavori, perizia giurata, idoneità statica — sia stata consegnata all’ente dopo l’adozione del provvedimento. Nei provvedimenti amministrativi a motivazione plurima è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l’atto, restando assorbite le censure relative alle altre.
Il Fatto
L’appellante aveva presentato nel 1986 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per un fabbricato a destinazione commerciale e abitativa. Il Comune aveva dapprima avviato il procedimento di diniego e poi, con nota del 24 luglio 2017, respinto l’istanza. Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 1807/2021, aveva rigettato il ricorso.
L’appellante ha impugnato la sentenza deducendo tre motivi: l’erroneità del rigetto del primo motivo, relativo all’asserito sconfinamento su area pubblica e all’avvenuta richiesta di sdemanializzazione; l’erroneità del rigetto del terzo, concernente la completezza della documentazione prodotta e il carattere sovradimensionato della domanda; la riproposizione del motivo assorbito, fondato sull’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo osserva che le opere risultano realizzate in parte su strada e in parte su area comunale. Se anche fosse vera l’asserita difformità tra situazione reale e catastale, sarebbe stato onere di chi chiede il condono adoperarsi per regolarizzarla. L’istanza di acquisto prodotta per la prima volta in appello, risalente al 1995 e rimasta priva di seguito, non dimostra alcuna attività di coltivazione della pratica. L’appellante si era limitata a chiedere una verifica dello sconfinamento, riconoscendo implicitamente di non aver sollecitato l’istanza. In assenza di sdemanializzazione, il diniego è legittimo.
Il secondo motivo è infondato. La domanda di condono era priva della descrizione delle opere, della dichiarazione con documentazione fotografica sullo stato dei lavori, della perizia giurata e della certificazione di idoneità statica. Dagli atti risulta che la relazione tecnica è stata acquisita dal Comune il 5 ottobre 2021 e la certificazione statica l’8 gennaio 2024, dunque dopo il provvedimento di diniego del 24 luglio 2017.
Il Collegio rileva che la tesi della domanda sovradimensionata, unita all’invocato art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, è argomentazione confusa e contraddittoria, che avvalora l’incertezza sulle opere da condonare.
Il terzo motivo resta assorbito per la natura plurimotivata del provvedimento. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, in presenza di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione per sorreggerlo, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 4866 del 2020, Cons. Stato, sez. V, n. 4297 del 2017, sez. V n. 4045 del 2017, sez. IV n. 2019 del 2018 e sez. V n. 6190 del 2019. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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