Revoca del porto d’armi e patteggiamento: irrilevante la sospensione condizionale (TAR Trentino-Alto Adige n. 295 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto e può essere riconosciuto soltanto a fronte della piena sicurezza circa il buon uso delle armi. Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai vizi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne o a misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni non ascrivibili a buona condotta, e prescinde dall’accertamento di profili di natura delinquenziale. Ne consegue l’irrilevanza della sospensione condizionale della pena concessa su applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e della prognosi favorevole del giudice penale. Le dichiarazioni di terzi e le attestazioni associative, rese fuori dal processo, non hanno valore probatorio né indiziario, salvo il concorso di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

Il ricorrente era stato indagato per un delitto e aveva definito la propria posizione con richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sospensione condizionale e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Questore di Bolzano aveva disposto la revoca del porto d’armi per uso caccia e il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ravvisando l’incapacità del ricorrente di contenere i propri impulsi e il rischio, in situazioni più delicate, di azioni imprevedibili di auto o eterolesività.

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano rigettava il ricorso gerarchico. Il ricorrente impugnava il decreto dinanzi al TAR, deducendo violazione dell’art. 11, comma 3, TULPS e degli artt. 11 e 43, comma 1, lett. a), TULPS, nonché eccesso di potere per motivazione incongrua. Sosteneva che le ragioni impeditive del porto d’armi potessero individuarsi solo in condotte attinenti all’uso delle armi o manifestanti violenza e che la sentenza di patteggiamento, con prognosi favorevole, non potesse fondare il diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i motivi, per la loro connessione. Verificato l’iter argomentativo dell’amministrazione, non ravvisa le criticità prospettate. La Questura, osserva il TAR, non si è limitata a richiamare la sentenza di applicazione pena, ma ha ampiamente argomentato sull’incapacità del ricorrente di contenere impulsi ed emozioni, evidenziando come la valutazione prognostica amministrativa diverga da quella spettante all’autorità giudiziaria. La motivazione è giudicata congrua e immune dai vizi denunciati, con valorizzazione delle finalità preventive e della ponderazione degli interessi.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (da ultimo TAR Lazio, sez. I stralcio, 24 settembre 2024, n. 16541): il porto d’armi è eccezione al divieto e il giudizio dell’autorità è sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, n. 3199 del 2020 e altri). L’autorizzazione postula una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, e il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, sez. III, n. 8360 del 2019). L’eventuale archiviazione penale non preclude la valutazione degli episodi (TAR Marche, sez. I, n. 902 del 2021).

Il Commissariato ha correttamente valorizzato l’attualità della pericolosità, per la contiguità cronologica tra le condotte violente e l’adozione del provvedimento. In sede di ricorso gerarchico l’organo sovraordinato può integrare la motivazione dell’atto impugnato (Cons. Stato, n. 2413 del 2011). Il provvedimento inibitorio non si limita a recepire la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ma enuncia dettagliatamente i motivi dell’inaffidabilità, qualificando i fatti come espressione di incapacità di dominare i propri impulsi.

Il Collegio dichiara irrilevanti le considerazioni sulla sospensione condizionale: il giudizio di non affidabilità prescinde dall’accertamento di profili delinquenziali e il richiamo al beneficio penale è non pertinente. Quanto alla dichiarazione dell’associazione venatoria, il TAR ne rileva l’inutilizzabilità: le dichiarazioni sostitutive di notorietà di parte o di terzi non hanno valore certificativo o probatorio (Cons. Stato, sez. IV, n. 2782 del 2014; sez. VI, n. 7543 del 2021; sez. VI, n. 10719 del 2022). Nemmeno accedendo all’orientamento che attribuisce loro mera valenza indiziaria (Cons. Stato, sez. VI, n. 7849 del 2023) l’attestazione è idonea, difettando elementi gravi, precisi e concordanti e risultando smentita dalle condotte oggetto di condanna.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e conferma della ratio di tutela della sicurezza del TULPS, rispetto alla quale la misura si pone come preventiva a protezione della privata e pubblica incolumità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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