Condono edilizio in area vincolata irrilevante il vincolo generico se abuso maggiore (Cons. Stato n. 457 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 solo al ricorrere di condizioni tassative: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, natura minore dell’intervento, assenza di aumento di superficie, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. La realizzazione di nuova volumetria in zona vincolata impedisce in ogni caso la sanatoria, a prescindere dal carattere relativo o assoluto del vincolo. Non è ammessa alcuna valutazione di compatibilità in concreto tra il vincolo c.d. generico e il manufatto abusivo.
Il Fatto
Un proprietario ha presentato nel febbraio 2004 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269 del 2003 per un edificio a destinazione residenziale realizzato senza permesso di costruire in area agricola del Comune di Cavallino Treporti, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando l’assenza delle condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d) del medesimo decreto, per il contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti.
Il ricorrente ha impugnato il diniego dinanzi al TAR Veneto, sostenendo che nelle aree a vincolo c.d. generico il condono sarebbe ammesso alle stesse condizioni previste per le zone non vincolate, salvo il parere della Soprintendenza e la non esclusione dell’edificabilità da parte della disciplina comunale. Il TAR ha respinto il ricorso. Propone appello l’interessato, articolando un unico motivo di error in iudicando. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando il consolidato orientamento opposto a quello proposto dall’appellante. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo a condizioni rigorose. L’appellante sosteneva che l’amministrazione fosse onerata di verificare in concreto la compatibilità tra manufatto e specificità del vincolo; la tesi è respinta.
Secondo la Corte, il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e la conformità urbanistica non esauriscono le condizioni di legge. È necessario che l’intervento sia classificabile come minore e che non abbia comportato aumento di superficie. Il principio è enunciato in termini generali: le opere oggetto di condono non devono realizzare nuova superficie o nuova volumetria in zona vincolata, a prescindere dalla natura relativa o assoluta del vincolo. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 3852 del 17 maggio 2022.
La verifica in concreto non è quindi dovuta, perché la legge impone condizioni oggettive non superabili dalla valutazione amministrativa. Nella specie l’intervento ha comportato cospicua volumetria e non è accompagnato dall’autorizzazione dell’Autorità preposta. Anzi, sulla domanda era stato acquisito il parere negativo della Commissione per la salvaguardia di Venezia della Regione Veneto, in data 6 marzo 2007.
Il Collegio rileva inoltre il contrasto dell’opera con la disciplina comunale di piano ed edilizia, in particolare con gli artt. 32, 39, co. 3, 43 e 71 delle NN.TT.AA. del PRG, senza adeguate allegazioni contrarie. L’argomento sull’edificabilità parziale della zona agricola è respinto per il carattere maggiore dell’abuso e la sua realizzazione in area pacificamente vincolata.
Quest’ultimo rilievo è dirimente e esime il Collegio dall’accertare se l’intervento fosse stato completato prima del 31 marzo 2003 e rientrasse nel limite volumetrico dei 750 mc fissato dall’art. 32, comma 25. L’appello è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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