Inimicizia tra componente e candidata e obbligo di astensione nella chiamata universitaria (Cons. Stato n. 458 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 riservate agli interni, la grave inimicizia insorta tra il presidente della commissione giudicatrice e una candidata integra l’ipotesi di incompatibilità dell’art. 51, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. e impone l’astensione del componente. Non ogni collaborazione accademica è causa di incompatibilità, poiché assume rilievo solo quella che trascenda le caratteristiche ordinarie e presenti implicazioni economiche. La tempestività della ricusazione, ai sensi dell’art. 3, comma 16, d.P.R. n. 117/2000, si rapporta al momento in cui la p.e.c. entra nella disponibilità del destinatario, non alla protocollazione interna. Il criterio di valutazione privo di rispondenza con gli standard ministeriali è illegittimo.
Il Fatto
Il contenzioso riguarda la procedura di chiamata a un posto di professore di prima fascia per un settore concorsuale di area medica, riservata agli associati del medesimo ateneo, indetta con decreto rettorale del 28 settembre 2023. All’esito della valutazione, l’unica concorrente diversa dalla ricorrente è stata dichiarata idonea alla chiamata.
Il TAR Marche ha annullato l’esito della procedura e gli atti presupposti, accogliendo le censure sulla composizione della commissione, sull’inammissibilità della ricusazione e sui criteri di valutazione. Hanno proposto appello la controinteressata e la presidente della commissione, con appelli incidentali; l’originaria ricorrente ha resistito e ha proposto appello incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm. e li respinge nel merito, assorbendo le eccezioni in rito. Respinge l’eccezione di difetto di interesse della presidente: la sua legittimazione deriva dalla qualità di parte conseguita per effetto dell’integrazione del contraddittorio disposta ex art. 28, comma 3, cod. proc. amm., non sindacabile in appello se non per manifesta erroneità. Rileva anche un interesse di ordine morale alla difesa della propria onorabilità, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 803/2024.
È infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado avverso la nomina della commissione: l’interesse a ricorrere si attualizza con l’atto conclusivo della procedura, mentre la nomina costituisce atto non immediatamente lesivo.
Nel merito, la Corte conferma l’illegittimità della nomina. Ribadisce l’orientamento secondo cui le cause di incompatibilità delle commissioni universitarie sono quelle tassative dell’art. 51 cod. proc. civ. e che non ogni collaborazione professionale è causa di incompatibilità, ma solo quella con rilevanza esterna ed economica (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8900/2025; n. 2552/2025).
Tuttavia, nel caso concreto le vicende che hanno condotto alla nomina hanno assunto i contorni di un contrasto personale: le perplessità espresse dalla ricorrente in adunanza, la risposta della presidente che ha qualificato l’intervento come attacco personale, la contrapposizione interna e il rinvio del voto. La presidente ha così perso la necessaria serenità di giudizio, integrandosi la grave inimicizia in una platea ristretta di candidati. La Corte precisa che il divieto regolamentare interno imponeva l’astensione, non solo l’opportunità.
Quanto alla ricusazione, la Corte conferma il primo giudice: subordinare la tempestività alla protocollazione interna attribuirebbe all’amministrazione la facoltà di incidere unilateralmente sull’ammissibilità di domande proposte nei suoi confronti, con vanificazione delle facoltà difensive.
Infine, i criteri di valutazione sono assorbiti perché relativi a un segmento procedimentale successivo, da rinnovare. Incidentalmente, la Corte ritiene conformi al d.m. n. 344/2011 i criteri sulle attività clinico assistenziali e sulla capacità di attrarre finanziamenti, mentre nessuna rispondenza presenta il criterio sulle attività istituzionali e organizzative. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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