Spese di ottemperanza liquidate in misura simbolica e violazione del decoro professionale (Cons. Stato n. 464 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in misura simbolica, tale da risultare lesiva del decoro professionale, è illegittima. Il giudice deve commisurare il quantum ai valori previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, e non alla mera entità del valore della controversia di ottemperanza. In fattispecie analoghe o comparabili la misura conforme a legge è individuata in via forfettaria in € 800,00 per il primo grado. Nei giudizi di appello aventi ad oggetto esclusivamente il capo sulle spese, il valore della controversia è limitato alle spese legali del primo grado e la liquidazione forfettaria di € 300,00 risulta congrua. La motivazione può essere redatta mediante integrale rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
Il Fatto
Una docente di scuola dell’infanzia ha ottenuto, con sentenza del Giudice del Lavoro, il riconoscimento del servizio pre-ruolo e la ricostruzione della carriera, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive. Non eseguita spontaneamente la decisione, la lavoratrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, che lo ha accolto condannando l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
La ricorrente ha impugnato la sentenza esclusivamente nel capo relativo alla liquidazione delle spese. Ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, secondo comma, c.c., e del d.m. n. 55/2014, per essere la somma attribuita inferiore ai minimi tariffari. Ha chiesto in via principale € 1.901,00, in subordine € 3.689,00. Il Ministero si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione della liquidazione in misura eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro. Il Collegio rileva che sulla medesima questione la Sezione si è già espressa in numerosi precedenti, tra cui le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell’8 ottobre 2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell’11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025.
Il percorso argomentativo si fonda sulla funzione della motivazione, che l’ordinamento riconosce come fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale anche quando redatta in forma sintetica. Richiamando l’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e l’art. 74 c.p.a., nonché l’obbligo di sintesi dell’art. 3, comma 2, c.p.a., il Collegio ritiene di poter provvedere mediante integrale richiamo alle motivazioni dei precedenti conformi.
I precedenti menzionati hanno stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe, la liquidazione delle spese di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata. Su questa base la Sezione accoglie l’appello nei limiti esposti e riforma parzialmente la decisione di prime cure.
Quanto al grado di appello, il Collegio liquida le spese secondo soccombenza a carico del Ministero, in favore dell’appellante, nella misura forfettaria di € 300,00 oltre accessori. La misura tiene conto del fatto che il valore della controversia in secondo grado è circoscritto alle sole spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il capo relativo alle spese. Dispone quindi la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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