Condono edilizio in area vincolata: insanabile l’abuso con nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2487 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’abuso che comporta nuova volumetria o nuove superfici in area vincolata è insanabile, anche se il vincolo non è assoluto. Il parere della Soprintendenza, in tale ipotesi, ha natura vincolata e non richiede il preavviso di art. 10-bis legge n. 241/1990, né una valutazione di merito; l’obbligo motivazionale è assolto con il richiamo alla circolare regionale di cui siano indicati gli estremi. Il silenzio assenso non opera in materia di nulla osta paesaggistico postumo né nel procedimento di condono, retto da disciplina speciale di maggior rigore.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina ha rigettato la pratica di condono edilizio ex art. 32 legge n. 326/2003, relativa a un fabbricato ad uso abitativo, ordinando la rimessione in pristino dei luoghi. Ha poi impugnato con motivi aggiunti l’ordinanza del Comune di Lipari che ha respinto l’istanza di sanatoria richiamando il parere contrario della Soprintendenza. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative, la formazione del silenzio assenso sull’istanza e, in subordine, un eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto al rilascio di altro titolo in sanatoria su fondo contiguo.

La questione arriva davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respinge integralmente le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in primo luogo il regime dei vincoli sull’area. Il decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 7 settembre 1966, il D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995 e il Piano paesistico delle Isole Eolie di cui al D.A. 23 febbraio 2001 hanno assoggettato l’intero territorio a tutela senza soluzione di continuità. L’opera in questione, inquadrata nella tipologia di abuso “1”, è stata ultimata dopo l’imposizione del vincolo e ha determinato nuove superfici e nuova volumetria.

Su questa base il TAR richiama l’orientamento secondo cui, in forza dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, l’abuso comportante nuovi volumi o superfici in area vincolata non può essere sanato, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Sul piano della motivazione, il parere contestato è esente dai vizi: la Soprintendenza ha indicato i vincoli e richiamato la circolare regionale n. 02, con la precisazione che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza. L’obbligo di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 è assolto mediante il richiamo ad altro atto di cui siano indicati gli estremi.

Quanto alle garanzie partecipative, la natura vincolata della determinazione esclude la necessità del preavviso di art. 10-bis legge n. 241/1990; opera invece l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, poiché è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il Collegio esclude la formazione del silenzio assenso: l’art. 46 legge reg. Sic. n. 17/2004 riguardava solo le autorizzazioni “ad eseguire opere”, non i nulla osta postumi in sanatoria, ed è comunque escluso che la disciplina regionale ammetta il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica. Il procedimento di condono conosce anzi il silenzio-inadempimento.

Il rapporto tra privato e Soprintendenza è di tipo verticale, non orizzontale, con la conseguenza che non trovano applicazione gli istituti del silenzio devolutivo e dell’art. 17-bis legge n. 241/1990. La disciplina speciale del condono prevale sull’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Superato il parere soprintendizio, il rigetto comunale è atto vincolato e non richiede ulteriore motivazione, mentre la disparità di trattamento presuppone la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni, non fornita. Le spese sono compensate per la natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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