Terzo condono in Sicilia non ammissibile anche in aree a vincolo relativo (TAR Sicilia n. 3453 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche di vincoli relativi. L’art. 24 della l.r. sic. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e dunque recepisce anche il limite ostativo di cui al comma 27, lett. d), che attribuisce carattere preclusivo alla sanatoria pure in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Nelle aree vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al medesimo decreto. L’art. 17-bis della l. n. 241/1990 non opera nel procedimento di condono a istanza di parte, che si svolge in un rapporto verticale tra privato e autorità di tutela: nessun silenzio assenso è configurabile sul parere paesaggistico. Il diniego è adeguatamente motivato con il rinvio alla circolare assessoriale che chiarisce l’impossibilità di assentire nuovi volumi o superfici in zona vincolata.
Il Fatto
Il ricorrente presenta nel 2004 al Comune di Taormina istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 per un abuso di tipologia n. 1: ampliamento di un’unità immobiliare mediante modifica della copertura originaria e realizzazione di un vano interrato alla quota del giardino retrostante. Le opere sono dichiarate eseguite entro il 31.12.2002, su immobile ricadente nel territorio comunale.
La Soprintendenza di Messina rigetta la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e ordina la rimessione in pristino dei luoghi, applicando la circolare assessoriale n. 2 del 2022. Il ricorrente impugna il diniego e la circolare davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo la non applicabilità alla Regione del limite statale, la formazione del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione in materia di sanabilità di opere eseguite in ambiti vincolati e richiama la sentenza n. 2040 del 27 giugno 2025. L’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità: il rinvio concerne non solo i termini e le forme della domanda, ma anche i limiti entro i quali la concessione può essere rilasciata.
Il percorso argomentativo si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021 e, in via conseguenziale, gli artt. 1, comma 2, e 2 della stessa legge. Il Giudice delle leggi ha qualificato le previsioni statali sulle tipologie non condonabili come norme di grande riforma economico-sociale, escluse dalle possibili varianti di senso del testo regionale. Il Collegio registra il superamento del parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, già abbandonato da C.G.A.R.S. n. 836 del 2023.
Ne segue che nelle aree a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza. Le opere oggetto dell’istanza appartengono alla tipologia n. 1 e risultano realizzate dopo la decorrenza del vincolo, imposto sull’intero territorio comunale con D.P.R.S. n. 6561 dell’11 novembre 1967: difettano dunque più condizioni richieste congiuntamente. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa sul punto è definito granitico.
Il motivo sul silenzio assenso è respinto. L’art. 17-bis della l. n. 241/1990 presuppone un rapporto orizzontale tra amministrazioni, mentre qui il procedimento è a istanza di parte e si svolge tra privato e Soprintendenza. L’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985, nel testo richiamato dal comma 27, prevede che il richiedente possa impugnare il silenzio-rifiuto, non già che il parere si intenda rilasciato.
Infine, il diniego supera la censura di difetto di motivazione: il rinvio alla circolare assessoriale, ex art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, è sufficiente perché essa chiarisce l’impossibilità di assentire abusi comportanti nuovi volumi o superfici. La giurisprudenza richiamata conferma che in area vincolata ogni nuovo volume, anche interrato o tecnico, e ogni nuova superficie calpestabile hanno rilevanza paesaggistica. Il ricorso è respinto, con spese compensate; l’ordine di rimessione in pristino resta incontestato per assenza di censura specifica.
Nota della Redazione
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