Condono edilizio in area vincolata: ordine di ripristino estraneo alla Soprintendenza (TAR Sicilia n. 1255 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il c.d. terzo condono edilizio resta disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica che ammetteva la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli relativi. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Il procedimento di condono si conclude con provvedimento del Comune, al quale spetta adottare l’eventuale ordine di demolizione; la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non ha il potere di disporre il ripristino dello stato dei luoghi.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato nel dicembre 2004 due istanze di condono edilizio ex art. 32 della legge n. 326/2003 per opere realizzate su un immobile di proprietà nel Comune di Lipari: una camera, una cucina, una veranda coperta, un ingresso veranda e due servizi igienici. Nel 2020 chiedeva alla Soprintendenza di Messina il parere di competenza.

La Soprintendenza rigettava la richiesta richiamando la circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e ordinava la rimessione in pristino. Il ricorso gerarchico proposto dall’interessata restava senza esito. Con nota del 5 gennaio 2024 il Comune di Lipari rigettava quindi l’istanza di condono, richiamando il parere contrario della Soprintendenza. La ricorrente impugnava i tre provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo vizi procedimentali, difetto di motivazione, formazione del silenzio assenso e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dopo la Corte costituzionale n. 252/2022: il terzo condono in Sicilia resta regolato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003. In base al comma 27, lett. d), nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili soltanto gli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici.

Nel caso concreto il fabbricato era già vincolato all’epoca della realizzazione degli abusi, poiché l’intero territorio del Comune di Lipari era stato assoggettato a vincolo paesaggistico con decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 1966. Anche a prescindere da tale rilievo, difettava comunque una condizione di sanabilità, perché l’intervento comprendeva opere di nuova volumetria e non rientrava tra le tipologie di minore rilevanza.

Il TAR ribadisce che in ambito paesaggistico rileva la creazione di qualsiasi nuovo volume e che la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto vincolato del territorio. La motivazione per relationem è sufficiente, perché il provvedimento individua chiaramente la circolare richiamata. Il lungo tempo trascorso non consente di configurare un legittimo affidamento sulla condonabilità delle opere.

Il Collegio esclude poi che possa invocarsi il silenzio assenso in materia di condono e ritiene superflui, data la natura vincolata dell’atto, la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di diniego. La comunicazione al tecnico domiciliatario non inficia il provvedimento, poiché l’interessata aveva eletto domicilio presso il professionista.

Accoglie invece il settimo motivo: il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi. La Soprintendenza interviene solo per esprimere il proprio parere, pur vincolante, e nessuna norma le attribuisce il potere di ingiungere la riduzione in pristino. Il ricorso è pertanto respinto nel resto e l’ordine di ripristino è annullato, con spese di lite dichiarate irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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