Destinazione a verde pubblico non presuppone la proprietà pubblica dell’area (TAR Sicilia n. 1260 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica a verde attrezzato a parco non presuppone la proprietà pubblica dell’area, ben potendo essere impressa a fondi di proprietà privata. La scelta di zonizzazione rientra nell’amplissima discrezionalità dell’Ente locale in materia di formazione del P.R.G. e non integra un vincolo espropriativo, ma una disposizione di carattere conformativo che non svuota il diritto dominicale. La partecipazione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico è consentita a chiunque, anche a chi non sia proprietario al momento dell’adozione, poiché le osservazioni costituiscono apporto collaborativo in funzione di interessi generali. Il privato che lamenti l’omessa partecipazione deve allegare il contenuto delle osservazioni che avrebbe presentato e il loro concreto rilievo migliorativo.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’annullamento del P.R.G. del Comune di Santa Venerina, approvato con delibera consiliare pubblicata il 14.04.2023, nella parte in cui ha assegnato al proprio terreno la destinazione “F5 – Verde attrezzato a parco”. Il cespite era stato in precedenza oggetto di ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, parzialmente annullata dal giudice amministrativo. In ottemperanza a quella pronuncia, il Comune ha frazionato l’area e ha retrocesso alla ricorrente una porzione del terreno con atto del 13 giugno 2024, in atti dal 9 agosto 2024.

Da qui il ricorso, con il quale la ricorrente deduce l’illegittimità derivata e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti: il piano sarebbe stato approvato sul presupposto erroneo della natura pubblica dell’area. Lamenta inoltre la violazione del principio di partecipazione, per non aver potuto presentare osservazioni in quanto non proprietaria al momento dell’adozione. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della tempestività dell’impugnazione, sulla quale pure nutre dubbi, essendo il ricorso infondato nel merito. La prima censura si fonda su un assunto di parte rimasto sfornito di prova. La destinazione a verde pubblico non presuppone la proprietà pubblica dell’area, essendo pacifico che tale destinazione possa essere impressa anche a fondi privati.

Nel caso concreto manca la dimostrazione che la scelta sia stata determinata dalla considerazione dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale. Lo stesso P.R.G., nel disciplinare gli indici della zona F5, prevede che le opere del piano particolareggiato possano essere realizzate anche da società miste o da privati mediante convenzione, con cessione gratuita delle aree. Ciò conferma che l’imposizione della destinazione ha riguardato anche zone di proprietà privata.

Il Tribunale richiama quindi il principio, espresso dal Consiglio di Stato sez. IV, 17/07/2024, n. 6427, secondo cui il disegno urbanistico dello strumento di pianificazione generale rappresenta l’espressione del potere pianificatorio del Comune, comprensivo delle scelte di sviluppo socioeconomico del territorio. La destinazione assegnata costituisce una disposizione di carattere conformativo, corrispondente a una scelta di zonizzazione che potrà declinarsi in una pluralità di interventi non riservati alla mano pubblica, senza svuotare i diritti dominicali, essendo consentita la realizzazione di punti di ristoro o altre attrezzature a servizio del parco (cfr. Consiglio di Stato, IV sez., n. 2478/2025).

Quanto alla seconda censura, la partecipazione alla formazione dello strumento urbanistico è consentita a chiunque ai sensi dell’art. 3, L.R. n. 71 del 1978. Le osservazioni dei privati costituiscono un apporto collaborativo in funzione di interessi generali e non danno luogo a particolari aspettative (cfr. T.A.R. Ancona, sez. I, 02/12/2022, n. 723). La ricorrente, durante la pubblicazione della delibera di adozione nel 2017, ben avrebbe potuto presentare osservazioni, tanto più che aveva già avviato il giudizio avverso l’ordinanza di acquisizione.

Rileva infine che la ricorrente non ha allegato quale sarebbe stato il contenuto delle osservazioni e in che modo avrebbero potuto indirizzare in senso migliorativo la scelta urbanistica. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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