Concessioni demaniali marittime e disapplicazione della proroga automatica (TAR Lazio n. 304 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Sono pertanto disapplicabili, per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, le norme nazionali che dispongono la proroga automatica ex lege delle concessioni in essere, da ultimo fino al 2033 e poi al 2027. La revoca della proroga da parte del Comune non costituisce esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa attuazione del diritto europeo e della normativa nazionale sopravvenuta, con conseguente esclusione dell’obbligo di indennizzo e della comunicazione di avvio del procedimento. Una procedura ricognitiva della sussistenza dei presupposti per la proroga automatica non integra una procedura selettiva idonea a legittimare il rinnovo della concessione.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per una zona demaniale destinata a un piccolo complesso balneare stagionale. Nel 2020 il Comune aveva avviato una procedura per estendere la durata delle concessioni fino al 2033, in applicazione della proroga ex lege prevista dalla legge n. 145/2018, apponendo sul titolo la relativa dicitura.
Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, l’amministrazione ha ritenuto superato quel precedente indirizzo e, con deliberazione di Giunta n. 15 del 2022, ha revocato la proroga. Con la successiva delibera n. 104 del 29/12/2023 e la determina n. 2722 del 30/12/2023 ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e poi al 31.12.2024 con una proroga tecnica. Il concessionario ha impugnato questi atti davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e lo definisce con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, anche della stessa Sezione.
Il primo motivo viene respinto sul presupposto che il diritto dell’Unione richieda l’evidenza pubblica per il rilascio o il rinnovo delle concessioni. Ne deriva la disapplicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica fino al 2033, e ciò anche nell’inerzia del legislatore, poiché l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE fornisce gli elementi necessari per bandire le gare. Anche la proroga successiva al 31.12.2024 è disapplicabile, come chiarito dalla giurisprudenza citata.
La difesa del ricorrente sostiene che la procedura seguita nel 2020 avrebbe natura selettiva. Il TAR esclude questa lettura: i concessionari avevano invocato proprio la fattispecie di proroga legale automatica, e l’avviso pubblicato si limitava a rendere conoscibili le istanze, senza alcun avvertimento circa la possibilità di presentare istanze concorrenti. La pubblicazione per venti giorni non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo.
Quanto alla revoca, il Collegio nega che si tratti di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il Comune ha dato doverosa applicazione del diritto europeo, riconducendo l’efficacia del titolo a una durata compatibile con i principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza. Non erano perciò necessari né la comunicazione di avvio né un indennizzo, non versandosi in ipotesi di revoca.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili o infondati, poiché le norme invocate presuppongono una vera procedura selettiva che nel caso concreto non si è svolta. Il giudice compensa integralmente le spese e auspica che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, ricorrendo eventualmente a una breve proroga tecnica limitata ai tempi strettamente necessari.
Nota della Redazione
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