Condono edilizio rileva completamento al 1 ottobre 1983 non accertamento Carabinieri (C.G.A.R.S. n. 22 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 47/1985, il diniego dell’amministrazione non può fondarsi sul solo accertamento di polizia giudiziaria che abbia rilevato l’opera priva di copertura a una certa data, attribuendo a tale riscontro il valore di limite temporale del completamento. Il Comune deve verificare se il manufatto sia stato ultimato entro il 1° ottobre 1983, come prescritto dall’art. 31 della legge n. 47/1985, valutando le dichiarazioni rese nell’istanza di sanatoria e nell’atto di notorietà allegato. L’attribuzione alla dichiarazione del richiedente di un termine diverso e più sfavorevole, in difetto di istruttoria, integra travisamento dei fatti e determina l’illegittimità del provvedimento. Il vizio è scrutinato con priorità in applicazione del principio della ragione più liquida. Resta salvo il riesercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985 relativa a un manufatto destinato a civile abitazione. Nell’istanza la richiedente aveva dichiarato di avere realizzato le opere nell’anno 1981. Il Comune ha negato la sanatoria rilevando che le opere non erano state completate strutturalmente nei termini previsti dall’art. 31 della legge n. 47/1985, valorizzando un sopralluogo dei Carabinieri che aveva riscontrato il manufatto privo di copertura.

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, escludendo la sussistenza dei presupposti per il beneficio e quindi la formazione del silenzio assenso, e ritenendo irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha appellato, riproponendo i motivi di primo grado e sostenendo che il riferimento alla data dell’accertamento di polizia giudiziaria fosse fuorviante: il completamento dei lavori doveva collocarsi entro il 1° ottobre 1983, e la stessa data indicata nell’atto di notorietà era erronea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso l’interruzione del giudizio per la comunicazione del difensore del Comune di essere stato destinato presso altra avvocatura, persistendo l’iscrizione nell’albo. Ha poi dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., l’allegazione per la prima volta in appello delle dichiarazioni sostitutive depositate nel 2022 e nel 2023, comunque non indispensabili.

Il Collegio ha quindi anticipato, in forza del principio della ragione più liquida, l’esame della censura relativa al travisamento e alla carenza di istruttoria. Ha rilevato che il responsabile dell’area tecnica ha adottato il diniego sul parere dei tecnici, i quali ritenevano non veritiero l’anno dichiarato perché nel verbale dei Carabinieri le opere risultavano prive di copertura, e perché le dimensioni planovolumetriche erano inferiori a quelle degli elaborati del 1997.

La Corte ha valorizzato il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata all’istanza di sanatoria, nella quale si precisava che l’opera era «allo stato rustico completa di copertura». Ha osservato che l’accertamento dei Carabinieri, effettuato mesi prima della chiusura dell’anno 1981, non confligge con la dichiarazione di ultimazione nell’anno 1981 né con l’indicazione del rustico completo di copertura.

Il punto decisivo è di ordine interpretativo: il Comune ha arbitrariamente attribuito alla dichiarazione della richiedente il limite temporale del 10 ottobre 1981, coincidente con l’accertamento di polizia giudiziaria, senza considerare che i lavori potevano proseguire e completarsi entro l’anno 1981, tenuta presente l’esiguità della costruzione, e comunque entro il 1° ottobre 1983. La controversia non attiene all’onere della prova sulla data di ultimazione, ma all’erronea lettura delle dichiarazioni rese nell’istanza di condono e nell’atto di notorietà.

Accolto il gravame per il vizio istruttorio e di travisamento, con assorbimento degli ulteriori motivi, la Corte ha annullato nei limiti della motivazione l’atto impugnato, facendo salvi i provvedimenti che il Comune adotterà in sede di riesercizio del potere, con condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *