Acquiescenza al contratto di budget e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2924 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del contratto di budget per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento integra acquiescenza agli atti di riparto della spesa, quando il modello contrattuale non contempli la facoltà di sottoscrizione con riserva e le dichiarazioni aggiuntive di salvezza siano apposte in via separata. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso avverso gli atti presupposti per sopravvenuto difetto di interesse, con autonoma preclusione di merito. La riserva apposta in nota separata, non prevista dal modello, deve intendersi non apposta e non impedisce la formazione dell’accordo. L’accettazione delle condizioni economiche programmate dall’Amministrazione non è vizio della volontà, ma scelta del contraente alternativa alla rinuncia alla stipulazione. Il rito così definito travolge anche la domanda risarcitoria, per difetto dell’ingiustizia del pregiudizio asseritamente subito.
Il Fatto
La società ricorrente acquisisce nel maggio 2019 l’intero capitale di una casa di cura privata accreditata con il servizio sanitario nazionale e ne ottiene, con provvedimento assessoriale del settembre 2019, il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. L’Azienda sanitaria provinciale prende dapprima atto della successione nei rapporti giuridici ed economici, poi unifica i budget dei due presidi in capo alla subentrante.
Con successiva nota dirigenziale, l’Azienda precisa che il tetto di spesa unificato deve essere riferito alle prestazioni rese esclusivamente presso la struttura acquisita. La società contesta questa lettura, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. Nelle more del giudizio interviene un provvedimento assessoriale di rimodulazione dei posti letto, impugnato con motivi aggiunti. In corso di causa le parti stipulano il contratto di budget per l’anno 2019, che assegna due distinte voci di spesa ai presidi del gruppo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio un fatto sopravvenuto: le parti hanno sottoscritto un contratto che scinde il budget in due voci autonome, una delle quali riferita alle sole prestazioni da erogare presso la struttura acquisita. Rispetto a tale assetto, la società ricorrente ha assunto volontariamente diritti e obblighi alle condizioni economiche predeterminate dall’Amministrazione nell’esercizio del potere programmatorio in materia sanitaria.
Il Tribunale qualifica questo comportamento come acquiescenza, richiamando l’orientamento espresso dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 3086 del 2024, secondo cui l’assenso alla stipulazione è comportamento univocamente indicativo della volontà di accettare gli effetti del contratto. La circostanza che la ricorrente abbia allegato al contratto una nota di salvezza degli effetti dei ricorsi pendenti non vale a escludere l’acquiescenza.
La ragione è duplice. Da un lato, la facoltà di sottoscrizione con riserva non è contemplata dal modello di riferimento, così che le dichiarazioni aggiuntive devono intendersi non apposte e inidonee a impedire la formazione dell’accordo, secondo quanto affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 10723 del 2023 e dal Cons. Stato, sez. III, n. 10652 del 2023. Dall’altro, l’accettazione delle condizioni contrattuali attiene alle valutazioni che qualsiasi contraente compie in vista della conclusione del contratto e non integra alcun fattore perturbatore della libera formazione della volontà.
Il Collegio osserva che l’adesione all’accordo non è imposta: l’operatore economico che ritenga insufficiente il budget assegnato può sempre scegliere di operare in regime di libera concorrenza, accettando il rischio d’impresa, mentre l’attività svolta in regime protetto e sostenuta da finanziamento pubblico costituisce fattispecie speciale. L’esigenza di contenimento della spesa pubblica resta funzionale alla continuità dell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Su queste basi il Tribunale dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Respinta in via conseguenziale la domanda risarcitoria, per la dimostrata volontà di accettare gli effetti del contratto e il conseguente difetto di ingiustizia del danno. Le spese sono integralmente compensate in ragione dell’esito in rito e della complessità delle questioni interpretative esaminate.
Nota della Redazione
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