Condono edilizio e conformità urbanistica: onere istruttorio del Comune (TAR Lazio n. 15471 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la verifica della conformità dell’opera alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati è accertamento che l’Amministrazione è tenuta a compiere d’ufficio, trattandosi di pianificazione urbanistica propria dell’ente che ha adottato il provvedimento di diniego. Non è pertanto legittimo respingere le osservazioni endoprocedimentali sul rilievo che il privato non abbia dimostrato la conformità, né applicare i limiti volumetrici più restrittivi previsti per le opere non conformi quando la conformità risulti dagli atti in possesso del Comune. Il riparto dell’onere della prova non può essere invocato per addossare alla parte la dimostrazione di un dato ricavabile dalla stessa documentazione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, attuale proprietaria di un immobile a destinazione commerciale, impugna il provvedimento con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 dall’allora proprietario per l’ampliamento del manufatto, ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e della l.r. Lazio n. 12/2004.
Il diniego si fonda sul superamento della volumetria ammissibile, pari a 200 mc e al 20% di quella originaria, e sulla ritenuta non dimostrazione della conformità urbanistica, invocata dall’interessato nelle osservazioni a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 l. n. 241/1990 e l’errata applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) e d), l.r. n. 12/2004, richiamando la destinazione di P.R.G. a zona “O” e il piano particolareggiato di recupero del nucleo n. 8.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nei limiti di volumetria in ampliamento ammissibili. L’art. 2, comma 1, l.r. Lazio n. 12/2004 distingue le opere non conformi agli strumenti urbanistici, soggette al limite del 20% o di 200 mc, da quelle conformi, per le quali opera il rinvio ai limiti dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, ossia il 30% o 750 mc.
La conformità urbanistica assume quindi rilievo dirimente, perché apre a un ampliamento molto più consistente. Il provvedimento impugnato ha invece applicato automaticamente i limiti più stringenti.
Il Tribunale accerta che l’area ricade nel Piano Particolareggiato del nucleo “O” n. 8 “Fidene Villa Spada”, i cui parametri risultano rispettati. Il piano, pur non approvato entro il 31 marzo 2003, era stato adottato nel 1998: ciò basta a ricondurre la fattispecie nella portata della lett. d) e dunque dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003.
Quanto al profilo istruttorio, la difesa comunale oppone che la conformità non sarebbe stata dimostrata. Il Collegio non condivide: se di regola l’onere della prova grava su chi invoca il fatto, qui si tratta di pianificazione urbanistica proveniente dalla stessa Amministrazione resistente, che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della disciplina dell’area e della conformità dell’ampliamento.
Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto, con annullamento del provvedimento gravato e riedizione del potere nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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