Edificabilità limitata ai lotti liberi del piano senza ampliamento per tavola indicativa (Cons. Stato n. 4298 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire, la previsione delle norme tecniche di attuazione che attribuisce mero valore indicativo ai parametri numerici delle tabelle di zona e ai lotti liberi maggiorenti indicati nella tavola di piano non determina alcuna estensione dell’edificabilità oltre le aree libere effettivamente perimetrate dallo strumento urbanistico. Essa stabilisce soltanto che, in caso di difformità, prevalgono i dati catastali da esibire a corredo dell’istanza. I limiti dimensionali massimi fissati dal piano regolatore costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa già consumata a livello generale e sono perciò inderogabili e tassativi: non possono essere superati da una successiva lettura interpretativa dell’ente che ne alteri la portata precettiva. Il titolo edilizio divenuto inefficace per decadenza non costituisce parametro di legittimità della nuova determinazione di diniego, né fonda un affidamento tutelabile.
Il Fatto
Il proprietario di un’area ricadente in zona residenziale del piano regolatore comunale presenta nel settembre 2022 una nuova istanza di permesso di costruire per un fabbricato di civile abitazione. L’area era già stata interessata da un titolo edilizio rilasciato nel 2008, annullato in autotutela nel 2009, poi ripristinato dall’ente nel 2015 e infine dichiarato decaduto per mancato inizio dei lavori.
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento e le controdeduzioni dell’istante, il Comune nega il titolo rilevando che il lotto non rientra tra le aree libere e disponibili per l’edificazione individuate nella tavola di piano. Il TAR Campania respinge il ricorso. L’interessato appella, deducendo motivazione apparente, difetto di istruttoria, travisamento delle norme tecniche di attuazione, contraddittorietà rispetto al provvedimento del 2015 e lesione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento della disciplina di piano: per la zona omogenea interessata il piano prevede una superficie edificabile di soli 7000 mq e perimetra a tal fine due soli lotti. L’area dell’appellante non è compresa tra questi, con la conseguenza della sua non edificabilità.
Il richiamo alla tavola che attribuisce valore indicativo ai parametri numerici è giudicato inconferente. La Corte ricostruisce il tenore letterale della norma, ove si afferma che i parametri delle tabelle di zona e quelli assegnati ai lotti liberi maggiorenti hanno semplice valore indicativo, facendo fede i documenti catastali da esibire all’atto della domanda. La disposizione, dunque, non amplia l’edificabilità: si limita a regolare il rapporto tra dati tabellari e risultanze catastali, attribuendo prevalenza alle seconde. Gli accertamenti istruttori e peritali, già confluiti nella pregressa sentenza del giudice amministrativo, confermano che il lotto eccede la superficie edificabile complessiva dei due lotti perimetrati.
Quanto alla contraddittorietà rispetto al provvedimento del 2015, che aveva riconosciuto la conformità del titolo del 2008 alle norme tecniche, il Collegio osserva che quel permesso è stato definitivamente espunto dall’ordinamento per effetto della declaratoria di decadenza. Un titolo inesistente non è parametro giuridico di riferimento e l’amministrazione ben può riconsiderare l’istanza alla luce dei parametri normativi vigenti.
Il Collegio aggiunge che i limiti dimensionali massimi del piano sono frutto di scelte di discrezionalità amministrativa esauritesi nella conformazione dello strumento urbanistico: si tratta di parametri inderogabili e tassativi, non superabili da una lettura interpretativa dell’ente che ne alteri la portata precettiva. La censura sull’affidamento, oltre a essere superata nel merito, è dichiarata inammissibile perché nuova rispetto al ricorso di primo grado.
L’appello è quindi respinto, con rigetto della domanda risarcitoria per assenza di danno ingiusto e condanna dell’appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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