Improcedibile il ricorso contro il diniego di condono divenuto atto dovuto (TAR Marche n. 372 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia che recepisce pareri negativi vincolanti delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo costituisce atto dovuto e non è autonomamente sindacabile quanto ai vizi dei pareri presupposti. Ove tali pareri siano stati gravati con ricorso separato e questo sia stato dichiarato perento, gli atti presupposti si consolidano e il ricorso contro il diniego va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La disponibilità del suolo demaniale non è in re ipsa per il solo fatto della preesistente concessione demaniale marittima: l’art. 32, comma 5, legge n. 47/1985 richiede un titolo ulteriore e specifico di assenso oneroso dell’ente proprietario. L’eventuale illegittimità derivata non è configurabile se gli atti presupposti restano efficaci.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima su area dell’arenile, aveva realizzato opere edilizie in difformità del titolo concessorio e aveva chiesto la sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994. Il Comune ha respinto parzialmente l’istanza sul rilievo del vincolo paesistico ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, della necessità dell’atto di disponibilità dell’Autorità marittima ex art. 32, legge n. 47/1985 e dei pareri non favorevoli della Capitaneria di Porto e della Regione Marche, a suo tempo impugnati con ricorso separato.
Il ricorrente ha censurato il diniego deducendo vizi procedimentali, carenza istruttoria e illegittimità derivata, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune si è costituito eccependo il carattere vincolato dell’atto. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rimesso alle parti la questione della procedibilità, rilevando che il ricorso contro i pareri presupposti era stato dichiarato perento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce i fatti pacifici: entrambi i pareri propedeutici alla sanatoria erano negativi, erano stati considerati immediatamente lesivi dal ricorrente e impugnati con distinto ricorso, poi definito con decreto di perenzione. Da qui la conseguenza processuale: la censura sulla irrilevanza del parere dell’Autorità marittima andava coltivata contro i pareri, non contro il diniego comunale.
Il Collegio qualifica l’atto impugnato come consequenziale ai pareri negativi propedeutici, ormai consolidate. Richiamando l’art. 32, comma 4, legge n. 47/1985, secondo cui il motivato dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale preclude il rilascio del titolo in sanatoria, esclude che il diniego potesse avere contenuto diverso.
Respinta è la tesi della disponibilità del suolo in re ipsa per effetto della preesistente concessione demaniale. L’art. 32, comma 5, legge n. 47/1985 richiede una condizione ulteriore («è subordinato anche») rispetto al parere favorevole delle amministrazioni preposte al vincolo. Essendo l’area pacificamente demaniale e quindi vincolata, il condono è soggetto al parere della Capitaneria di Porto, ai sensi degli artt. 54 e 55 cod. nav. La censura, inoltre, non incide sul parere negativo della Regione e il diniego è plurimotivato.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi consolidati gli atti presupposti a seguito della perenzione. In via incidentale il Collegio rileva comunque l’infondatezza: l’atto è dovuto, i vizi procedimentali non sussistono, il quinto motivo cade perché i pareri presupposti restano efficaci e nessuna illegittimità derivata è configurabile. Consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese sono compensate per il carattere risalente della vicenda e per la definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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