Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e onere probatorio del lavoratore militare (TAR Sardegna n. 296 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. non si desume automaticamente dal riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, trattandosi di istituti distinti per presupposti, fatto costitutivo, regime probatorio e disciplina. Il lavoratore che invoca la responsabilità contrattuale deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra l’uno e l’altra, nonché le specifiche violazioni delle regole precauzionali addebitate all’amministrazione. Solo una volta assolto tale onere, grava sul datore di lavoro la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l’evento. Il mero verificarsi dell’infortunio in occasione dell’attività lavorativa non fonda dunque l’addebito delle conseguenze dannose al datore, che altrimenti risponderebbe di ogni evento lesivo, anche imprevedibile e inevitabile.
Il Fatto
Il ricorrente, Primo Caporale Maggiore Capo dell’Esercito, agisce per la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da due infortuni occorsi in servizio, rispettivamente nel 2015 e nel 2017, per violazione degli obblighi di tutela dell’integrità psicofisica ex art. 2087 cod. civ.
Nel primo episodio, comandato a supportare una squadra addetta alla manutenzione degli edifici, riportava una lussazione della spalla sinistra movimentando un tirante del trabattello. Nel secondo, scendendo una scala esterna, cadeva a causa di un gradino sconnesso, procurandosi lesioni alla spalla destra. Entrambe le infermità erano riconosciute dipendenti da fatti di servizio; l’interessato veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e gli veniva liquidato l’equo indennizzo. Di qui la domanda risarcitoria, resistita dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una premessa di ordine generale. La responsabilità ex art. 2087 cod. civ., o anche ex art. 2043 cod. civ., non può essere desunta acriticamente dalla dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio: il risarcimento tende a compensare la perduta integrità fisio-psichica, mentre l’equo indennizzo è assimilabile a una delle indennità che l’amministrazione conferisce in relazione alle vicende del servizio (Cons. Stato, Sez. II, n. 3877/2022).
Da ciò discende la distribuzione dell’onere probatorio. Il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso tra gli elementi, oltre alle specifiche inosservanze delle regole precauzionali (C.d.S., n. 661/2023). Solo dopo tale dimostrazione il datore deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass., Sez. lavoro, n. 3788 del 17 febbraio 2009; Cass. n. 24742 del 2018). Il mero infortunio non basta: diversamente il datore risponderebbe di ogni evento lesivo, anche imprevedibile e inevitabile.
Applicando tali criteri al primo infortunio, il Tribunale osserva che in un reparto militare è fisiologico che un soggetto adibito ad altre mansioni sia saltuariamente impiegato in supporto al personale tecnico per il riordino dei materiali. Il ricorrente, inoltre, non era privo di professionalità manuale, avendo frequentato corsi per addetti ai trasporti strategici, al caricamento ferroviario e conseguito l’abilitazione per sollevatori. Erano stati forniti abbigliamento ed equipaggiamento adeguati ed era disponibile il manuale d’uso del trabattello.
Quanto al secondo infortunio, il Collegio rileva che lo stato dei luoghi — il gradino sbeccato e la pessima manutenzione — era ben visibile, essendo l’incidente avvenuto di mattina, e che l’interessato aveva già percorso quella scala. La caduta poteva quindi essere evitata con l’ordinaria prudenza. Nessuno dei due eventi è pertanto ascrivibile alla violazione degli obblighi di salvaguardia della salute.
Il ricorso è respinto siccome infondato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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