Condono edilizio e diniego: notifica al solo istante e doppia conformità (TAR Sicilia n. 2649 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta l’istanza di condono edilizio ex L. 326/2003 va notificato esclusivamente al comproprietario che ha presentato la domanda, non essendo configurabile alcun onere di notifica in favore degli altri comproprietari, ai quali l’atto può essere al più inefficace in via relativa. L’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 non determina l’annullamento dell’atto quando questo abbia natura vincolata e il ricorrente non alleghi elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa determinazione. L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto, rispetto al quale l’interlocuzione procedimentale e il decorso del tempo non ingenerano alcun affidamento tutelabile. La doppia conformità richiesta dall’art. 36 T.U. edilizia esclude la sanatoria della volumetria in esubero ottenuta mediante delocalizzazione o cessione di cubatura intervenuta dopo la realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato con destinazione mista, residenziale e di ristorazione, impugnavano davanti al TAR Sicilia il diniego opposto dal Comune a un’istanza di condono edilizio presentata nel 2004, oltre alla conseguente ordinanza di demolizione. Il diniego si fondava sull’esito di un accertamento tecnico secondo cui le opere denunciate erano state demolite e sostituite da un corpo di fabbrica diverso, realizzato in epoca successiva alla domanda.
Nelle more del giudizio i ricorrenti eseguivano un parziale ripristino dei luoghi e presentavano una SCIA in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia. Avverso il silenzio prima e il successivo diniego espresso proponevano due ricorsi per motivi aggiunti, sostenendo la sanabilità delle opere residue mediante delocalizzazione di cubatura ai sensi della normativa regionale. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum, escludendo dal sindacato la successiva istanza ex art. 36-bis T.U. edilizia: su di essa il Comune non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo, con la conseguenza che opera il divieto derivante dagli artt. 31, comma terzo, e 34, comma secondo, c.p.a. e la questione non può essere attratta nel giudizio in assenza di un atto impugnabile.
Nel merito, il primo motivo è rigettato: l’istanza di condono era stata presentata da una sola comproprietaria, la quale era dunque l’unica destinataria legittima del diniego, in coerenza con l’art. 35 L. 47/1985 e con la natura di procedimento a istanza di parte; la mancata notifica agli altri comproprietari può al più determinare inefficacia relativa, non invalidità assoluta (Cons. Stato, sez. II, n. 9583 del 29.11.2024).
Quanto al preavviso di rigetto, i ricorrenti non hanno allegato quale apporto istruttorio avrebbe mutato l’esito del procedimento: la giurisprudenza richiede che l’omissione dell’art. 10-bis L. 241/1990 sia valutata in concreto, e il diniego di condono costituiva atto vincolato. Il Collegio osserva inoltre che l’ammissione di una mera modifica del fabbricato originario non giova ai ricorrenti, poiché anche in tal caso sussiste il divieto di intervenire su un’opera abusiva oggetto di richiesta di condono (Cons. Stato, sez. VII, n. 3273 del 29.3.2023); le opere erano peraltro in ampliamento di tipologia esclusa dal terzo condono.
Le medesime considerazioni valgono per l’ordine di demolizione, atto dovuto e vincolato rispetto al quale la comunicazione di avvio del procedimento non è idonea a modificare il dispositivo, non essendo allegato alcun elemento partecipativo utile. Non è configurabile alcun affidamento fondato sull’accoglimento di una pregressa istanza di cambio di destinazione d’uso, che ha oggetto diverso e non vale quale sanatoria implicita; né il tempo e l’inerzia amministrativa possono sanare una situazione di fatto abusiva.
Quanto ai motivi avverso la sanatoria ex art. 36, il Collegio esclude il vizio di competenza e ribadisce che la delocalizzazione di cubatura non può fondare la doppia conformità: se la cessione non è intervenuta prima della realizzazione dell’abuso, difetta comunque la conformità alla disciplina vigente al momento dell’opera (TAR Campania, Napoli, n. 2697 del 3.5.2023; TAR Sicilia, Palermo, n. 2261 dell’11.07.2022). Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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