Autotutela del silenzio assenso edilizio e motivazione perplessa del geologo comunale (TAR Lombardia n. 414 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento d’ufficio del silenzio assenso formatosi su una richiesta di permesso di costruire deve fondarsi su una motivazione congrua e verificabile. È illegittimo per eccesso di potere il provvedimento che si limiti ad affermare apoditticamente il contrasto tra la documentazione tecnica del privato e la normativa regionale, senza contestare i presupposti di applicabilità delle disposizioni invocate. Parimenti illegittimo è il provvedimento che si fondi su una relazione del tecnico comunale espressa in forma dubitativa, che si limiti a manifestare l’incomprensibilità delle ragioni tecniche di parte anziché contestarne recisamente il contenuto. Non può sorreggere l’autotutela il richiamo a previsioni di uno strumento urbanistico non ancora vigente, prive di prescrittività. Il giudice amministrativo annulla, pertanto, il provvedimento, fatta salva la riedizione del potere.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune di Tremezzina una richiesta di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un fabbricato residenziale. Nel corso del procedimento il Comune chiedeva integrazioni documentali in materia di invarianza idraulica e idrologica. Il tecnico di parte riscontrava rappresentando che l’intervento, per la modesta estensione delle superfici, rientrava tra quelli per cui la normativa regionale consente lo scarico delle acque meteoriche senza obbligo di redigere il progetto di invarianza idraulica.

Formatosi secondo il ricorrente il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il Comune avviava il procedimento di annullamento d’ufficio e lo concludeva con provvedimento dell’08.02.2024, adottato ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento e, poi, motivi aggiunti avverso il provvedimento di autotutela, lamentando difetto di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato il provvedimento espresso che ha concluso il procedimento. Passa quindi al vaglio dei motivi aggiunti, esaminando prioritariamente la censura di erroneità della motivazione per ragioni di ordine logico.

Quanto al preteso contrasto con il regolamento regionale n. 7/2017, il Tribunale rileva che il Comune non ha illustrato le ragioni della violazione. A fronte della dichiarazione del tecnico di parte circa l’applicabilità dell’art. 10, comma 3, lett. b) del regolamento, l’Amministrazione si è limitata ad affermare apoditticamente la violazione, senza contestare i presupposti che avrebbero reso superflua la redazione del progetto di invarianza idraulica.

Neppure le risultanze della verifica del geologo incaricato dal Comune sorreggono il provvedimento. Questi pone in dubbio la declassazione della fattibilità geologica operata nella relazione di parte, ma la stessa relazione non risulta prodotta in giudizio, con la conseguenza che non è consentito verificarne la logicità. Soprattutto, il tecnico comunale si limita a manifestare una non piena comprensibilità delle ragioni addotte, esprimendosi in forma dubitativa: trattasi di motivazione perplessa, inidonea a sostenere l’affermazione secondo cui la documentazione di parte avrebbe raffigurato la realtà dei luoghi in difformità dal riscontro comunale.

Il Collegio ritiene infine erronea la parte del provvedimento che richiama le prescrizioni della classe di fattibilità geologica 4. Lo stesso tecnico comunale ha precisato che l’ambito interessato sarà collocato in tale classe solo in futuro, in forza del nuovo quadro proposto nell’ambito del PGT in corso di redazione, strumento urbanistico non ancora vigente alla data del provvedimento impugnato e dunque privo di prescrittività.

Per tali ragioni la doglianza è fondata. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto, previo assorbimento delle ulteriori censure, e il provvedimento impugnato va annullato, fatta salva l’eventuale riedizione del potere. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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