Sei scatti stipendiali al personale dei Carabinieri anche per cessazione a domanda (TAR Calabria n. 1853 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché siano posseduti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è stabilito a pena di decadenza: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La disciplina del trattamento di fine servizio è autonoma rispetto a quella dei presupposti per la pensione di anzianità, non operando il comma 2 alcun rinvio a quest’ultimo istituto. La prescrizione del diritto decorre dalla emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. L’INPS, unico soggetto obbligato alla corresponsione del T.F.S., è litisconsorte necessario della controversia.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri e collocati in quiescenza su domanda con anzianità contributiva superiore a 35 anni di servizio utile e età superiore a 55 anni, hanno agito dinanzi al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’INPS, nel liquidare l’indennità di buonuscita, non aveva riconosciuto il beneficio.
L’istituto previdenziale si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione e la decadenza, sostenendo che il beneficio competa solo alle cessazioni per età, inabilità o decesso e che, per il collocamento a domanda, la domanda dovesse essere presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, richiamando l’orientamento secondo cui l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del T.F.S. è il competente Ente previdenziale (Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 3680 del 2025).
Nel merito, il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi dell’INPS, che sovrappone due regimi giuridici di diverso oggetto: quello dettato dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. e quello relativo ai presupposti della pensione di anzianità. Il comma 2 non opera alcun rinvio all’istituto della pensione di anzianità, ma esplicita con espressioni numeriche univoche il dato anagrafico e quello contributivo richiesti per il beneficio. La corrispondenza originaria tra i requisiti è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative.
Il Collegio esclude poi la decadenza. Ove il legislatore avesse voluto far discendere dal mancato rispetto del termine del 30 giugno la perdita del beneficio, lo avrebbe previsto espressamente. Dalla lettura combinata del comma 2 e del comma 3 emerge che il rispetto del termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo (Cons. Stato, Sez. II, n. 2985 del 2023). Anche a voler ritenere ambigua la disposizione, ciò non consente di farne derivare conseguenze decadenziali (Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019).
Quanto alla lamentata estensione generalizzata del premio, il Tribunale osserva che il riconoscimento resta subordinato al duplice requisito, espressione di discrezionalità legislativa, e risponde alla finalità di omogeneizzazione del trattamento di fine servizio nel comparto sicurezza. La norma non contrasta con l’art. 81 Cost., poiché una norma di copertura finanziaria esiste e il principio di copertura costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice.
Sull’eccepita prescrizione, il Collegio ritiene che il termine decorra dalla emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale (Cons. Stato, Sez. II, n. 10559 del 2023; T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1171 del 2026). Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS al pagamento delle somme, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.