Diniego di riesame della domanda di condono e interesse legittimo alla definizione (Cons. Stato n. 1997 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illogico e contraddittorio il diniego di riesame di una domanda di condono edilizio quando l’amministrazione, dopo aver respinto l’istanza per mancato versamento dell’oblazione, abbia successivamente invitato l’istante a regolarizzare la pratica e a versare quanto dovuto, senza poi emanare alcun formale provvedimento di archiviazione. In tale situazione di ambiguità, determinata da determinazioni amministrative contraddittorie, assume i connotati di un interesse legittimo l’esigenza del richiedente di definire la pratica, sollecitata anche dalla disponibilità al pagamento di quanto ancora dovuto. Tale esigenza non è circoscritta all’interesse privatistico alla sanatoria, ma converge con l’interesse pubblico dell’amministrazione a definire una domanda risalente nel tempo e a conferire certezza sul piano urbanistico-edilizio.
Il Fatto
Il dante causa dell’appellante aveva presentato nel 1986 domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per un immobile realizzato senza titolo nel Comune di Scafati. Il Comune respinse l’istanza nel 1996, con provvedimento motivato dal mancato versamento dell’oblazione e delle somme dovute per la sanatoria. Quel diniego rimase inoppugnato.
Nel 1998 il Comune comunicò un parere sfavorevole al rilascio del titolo in sanatoria, chiedendo l’integrazione documentale entro sessanta giorni e avvisando che, in mancanza, la pratica sarebbe stata archiviata. L’interessato non replicò. Oltre vent’anni dopo, l’appellante chiese il riesame della domanda paterna e la revoca del diniego del 1996. Il Comune dichiarò le istanze inammissibili, sul rilievo che il diniego era «efficace, definitivo e regolarmente notificato». Il TAR Campania respinse il ricorso perché manifestamente infondato; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
L’appello sostiene che la domanda di condono sia tuttora pendente, per effetto della riapertura del procedimento seguita al parere del 1998 e alla nota comunale che invitava a integrare il versamento. Il Consiglio di Stato ritiene le censure fondate, muovendo dalla contraddittorietà dell’operato comunale.
Il punto decisivo è l’invito a regolarizzare la domanda con il versamento di quanto ancora dovuto, formulato dopo la formale definizione del procedimento con il rigetto motivato sul medesimo presupposto. L’avviso che in mancanza la pratica sarebbe stata archiviata contraddice il presupposto su cui si fondano tanto i provvedimenti impugnati quanto la sentenza di primo grado, e cioè che il procedimento fosse già definito nel 1996. D’altro canto, nessun formale provvedimento di archiviazione risulta mai essere stato emanato dopo l’invito rimasto privo di riscontro.
In questa situazione di ambiguità l’esigenza della ricorrente di definire la pratica di condono, unita alla disponibilità al pagamento, assume i connotati di un interesse legittimo. Tale esigenza non si esaurisce nell’interesse privatistico alla sanatoria, ma converge con l’interesse pubblico a definire una domanda assai risalente e a conferire certezza sul piano urbanistico-edilizio.
Il Collegio rileva inoltre l’apparente assenza di ragioni ostative al rilascio del condono: rispetto al mancato versamento non sono mai state opposte altre cause impedienti. Il versamento sollecitato dalla stessa amministrazione, anche dopo il rigetto, è sintomatico della conformità della domanda al paradigma legale. Il diniego di riesame si palesa pertanto illogico e contraddittorio, tanto più che l’alternativa alla positiva definizione consiste nella demolizione degli abusi, con ulteriore dispendio di attività amministrativa e di contenziosi.
L’appello è accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, gli atti impugnati sono annullati. In esecuzione della sentenza il Comune dovrà riesaminare la domanda di condono e consentire all’appellante di versare quanto ancora dovuto per il suo positivo perfezionamento. Le spese del doppio grado sono compensate per l’indubbia peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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