Errore sul reddito non esclude dolo nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. VII n. 38076 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Non si tratta di errore su legge extrapenale, poiché l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice, con la conseguenza che la relativa ignoranza non è scusabile. Ne deriva che alcun rilievo assumono i dedotti errori in ordine alle fonti di reddito da indicare nella dichiarazione. Il ricorso che riproponga una doglianza già vagliata dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, in primo grado, del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per aver reso dichiarazioni inesatte in ordine ai redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 47, terzo comma, cod. pen. in relazione all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo di essere incorso in un errore sulla portata della norma.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il collegio ha rilevato che la censura è riproduttiva di un profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e non è scandita dalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’imputato.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il consolidato principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. La ragione è che non si tratta di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560).
Da tale premessa deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori in ordine alle fonti di reddito da tenere presenti nella relativa dichiarazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.