Zone montane, la delimitazione per elenchi comunali richiede istruttoria particella per particella (TAR Molise n. 183 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delimitazione delle zone montane rilevanti ai fini delle indennità compensative in agricoltura spetta alla competenza residuale delle Regioni e non può essere desunta da elenchi formali di Comuni, da classificazioni ISTAT o da decreti ministeriali dettati per gli svantaggi diversi da quelli montani. Ai sensi dell’art. 32, par. 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 e dell’art. 3, par. 3, della Direttiva 75/268/CEE, la zona montana è composta da Comuni o parti di Comuni ed è individuata per le condizioni orografiche e climatiche che determinano vincoli equivalenti a quelli delle zone totalmente montane. Ne consegue che l’Amministrazione regionale deve esperire un’istruttoria concreta per Comune e per particella catastale, non essendo sufficiente il dato dell’appartenenza amministrativa dell’azienda. Il bando che colleghi l’eleggibilità al solo elenco dei Comuni classificati come montani è pertanto illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il Comune di Bonefro e un gruppo di imprenditori agricoli impugnano la delibera di Giunta regionale del Molise con cui è stato approvato il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027 e, in particolare, l’allegato che esclude il territorio comunale dal novero delle aree ammesse all’intervento SRB01 — sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna. Con motivi aggiunti gli imprenditori estendono l’impugnativa alla determina direttoriale che ha approvato il bando attuativo per l’annualità 2023.

I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimo recepimento del D.M. Mi.P.A.F. n. 6277/2020 e la disparità di trattamento rispetto agli operatori di altri Comuni ammessi al beneficio. La Regione resiste eccependo il difetto di legittimazione del Comune, l’errata individuazione dei controinteressati e il difetto di integrità del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione del Comune, richiamando la giurisprudenza amministrativa, riconosce in capo all’ente locale un interesse concreto e attuale alla corretta percezione della propria identità geografica e alla tutela degli interessi diffusi della collettività. Dichiara invece inammissibile la parte del ricorso comunale rivolta contro il bando 2023, all’epoca non ancora venuto ad esistenza.

Nel merito, il Tribunale ribadisce l’orientamento già espresso nelle proprie precedenti decisioni, confermate dal Consiglio di Stato. La nozione di zona montana imposta dal diritto dell’Unione non postula che l’intero territorio comunale sia classificato come montano: ciò che rileva sono le condizioni orografiche e climatiche che determinano vincoli equivalenti, ben potendo una zona montana darsi in Comuni solo parzialmente montani. Il bando, invece, ha ricollegato l’accesso al beneficio al solo dato formale dell’appartenenza amministrativa dell’azienda ai Comuni elencati nell’art. 6.

Il Collegio esclude che la delimitazione regionale potesse fondarsi sul D.M. n. 6277/2020, dettato per gli svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani: il Ministero stesso ha chiarito di non avere competenza sul riconoscimento della qualifica di Comune montano, spettante alle Regioni, e di aver recepito la montanità come dato preesistente. Parimenti irrilevanti sono il dato ISTAT, meramente formale, e il richiamo alla cartografia allegata alla decisione di approvazione del PSR, che non sottrae l’atto regionale al sindacato del giudice.

Assume rilievo decisivo il comportamento istruttorio dell’Amministrazione: la Regione aveva chiesto al Comune di Bonefro di individuare a livello di particella catastale le zone rispondenti ai requisiti europei, ma poi ha ignorato l’elaborato peritale ricevuto. La relazione depositata in giudizio si risolve in una mera ricognizione delle fonti normative, senza alcuna analisi del contesto territoriale. Il Tribunale rileva inoltre che la qualificazione dei Comuni interessati come non montani, neppure parzialmente, costituisce un novum rispetto alla precedente classificazione di parziale montanità, rimasto privo di giustificazione.

I ricorsi sono pertanto accolti e gli atti impugnati annullati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti. Resta riservata all’Amministrazione, in esecuzione della sentenza, la verifica effettiva dei presupposti del beneficio all’esito dell’istruttoria fin qui omessa. Le spese sono liquidate a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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