Condono e inefficacia delle sanzioni edilizie pregresse preclude la reviviscenza (TAR Lazio n. 132 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di condono edilizio non sospende i pregressi provvedimenti repressivi, ma ne determina l’inefficacia definitiva: essi vengono meno già da quel momento e non possono più costituire riferimento per la successiva azione amministrativa. Ne consegue che, in caso di definizione negativa della sanatoria – anche per annullamento giurisdizionale – il Comune deve procedere alla riedizione del potere repressivo, adottando nuovi provvedimenti in sostituzione di quelli caducati. La fiscalizzazione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone un legittimo affidamento del privato sulla legittimità del titolo e vizi di mera forma o procedura non rimovibili; essa resta esclusa quando l’abuso derivi da falsa rappresentazione della realtà o da vizi sostanziali del titolo, e quando la riduzione in pristino sia tecnicamente possibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione di opere realizzate su un immobile di sua proprietà per circa 260 mq. La vicenda trae origine da una concessione edilizia annullata in autotutela, a fronte della quale l’Amministrazione aveva applicato la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione. Il ricorrente aveva poi ottenuto un titolo in sanatoria, caducato in sede giurisdizionale su ricorso di un condomino.
Dopo l’annullamento della sanatoria, il Comune ha adottato una nuova ordinanza demolitoria ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, seguita da provvedimenti di conferma e rettifica e, infine, da un’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza con applicazione della sanzione pecuniaria regionale. Il ricorrente ha sostenuto la reviviscenza della precedente ordinanza di fiscalizzazione e la contraddittorietà dei nuovi atti, impugnandoli con ricorso e tre motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della controinteressata, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza: il giudicato ha riguardato il solo tratto amministrativo del condono, non l’autonoma fase sanzionatoria, soggetta all’ordinario regime di impugnazione.
Nel merito, il Tribunale nega la reviviscenza dell’ordinanza di fiscalizzazione. La presentazione dell’istanza di condono ha determinato l’inefficacia definitiva dei pregressi provvedimenti repressivi, come affermato da un orientamento consolidato (TAR Campania Napoli n. 6175/2022; Cons. Stato n. 3124/2021; TAR Lazio Roma n. 5584/2024). Il potere repressivo si è quindi riattualizzato in uno spazio libero, con rivalutazione della fattispecie: l’annullamento della sanatoria per eccesso di volumetria e difetto di legittimazione ha delineato un quadro di illiceità più grave, ignoto al momento della fiscalizzazione. La censura di contraddittorietà non coglie nel segno.
Quanto all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la fiscalizzazione tutela l’affidamento di chi costruisce in forza di un titolo poi annullato (Cons. Stato n. 9243/2023; Cons. Stato n. 568/2020) e opera solo per vizi di forma o procedura non rimovibili (Cons. Stato Ad. Plen. n. 17/2020). Nel caso concreto, l’originaria concessione fu annullata per una errata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del ricorrente, circostanza che esclude ab origine ogni affidamento. I vizi della sanatoria sono sostanziali e la riduzione in pristino è tecnicamente possibile, come emerge dalla conferma comunale non adeguatamente contestata.
Infine, la Corte respinge le censure proprie dei terzi motivi aggiunti. La valutazione sulla fiscalizzazione in sede esecutiva attiene all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, applicabile alle difformità parziali e non agli interventi privi di titolo. Il dirigente non ha invaso le competenze del Consiglio comunale, mancando la precondizione dell’autonoma utilizzabilità delle opere. La sanzione pecuniaria non viola il principio di irretroattività, risalendo l’inottemperanza alle ordinanze demolitorie al 2019.
Nota della Redazione
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