Silenzio della PA superato con ordine di provvedere e commissario ad acta (TAR Puglia n. 259 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio generale, desumibile dall’art. 2 della legge n. 241/1990, l’obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro il termine normativamente previsto. Il decorso del termine senza l’adozione di alcun atto integra il silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amministrativo. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine congruo e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La mancata costituzione dell’ente, in assenza di giustificazioni dell’inerzia, non impedisce l’accertamento del silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 4 gennaio 2024 al SUAP del Comune sei distinte istanze per l’occupazione del suolo pubblico e l’installazione di altrettanti cartelli pubblicitari. A ciascuna richiesta ha allegato la documentazione tecnica necessaria: stralcio planimetrico, elaborato grafico di ubicazione e conformazione degli impianti, documentazione fotografica, bozzetto pubblicitario, relazione tecnica, atto di asseveramento, R.C. aziendale e certificato camerale.
Non avendo ricevuto alcuna risposta dall’ente, la società ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amministrativo avverso il silenzio, lamentando la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e del conseguente obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità della notificazione all’ente, eseguita a mezzo PEC all’indirizzo estratto dai pubblici registri, come attestato dal difensore nella relata. Accertata la regolarità del contraddittorio, il giudice ha esaminato il merito della pretesa.
Il thema decidendum concerne l’inerzia serbata dall’amministrazione comunale sulle istanze di occupazione del suolo pubblico. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, norma che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine stabilito.
Il Tribunale ha constatato che, alla data della decisione, risulta decorso il termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento, senza che sia stato adottato alcun provvedimento. Nel silenzio-inadempimento, in assenza di difese del Comune in ordine ad eventuali giustificazioni dell’inerzia, il ricorso è stato dichiarato fondato.
Il giudice ha quindi ordinato all’ente di provvedere su tutte le istanze presentate in data 4 gennaio 2024, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La scelta del termine risponde al criterio di congruità rispetto alla natura degli adempimenti richiesti.
È stata inoltre accolta la domanda di nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Segretario generale o comunale dell’ente, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario, affinché provveda nell’ulteriore termine di 30 giorni in caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.