Condono edilizio: integrazione documentale e silenzio assenso (TAR Toscana n. 420 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le richieste di integrazione documentale di una domanda di condono edilizio sono atti recettizi che possono essere comunicati con ogni mezzo idoneo a portarli nella sfera di normale conoscibilità del destinatario, non essendo previste formalità notificatorie speciali. Il termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso decorre dalla presentazione della domanda solo se questa è completa in ogni sua parte, non essendo l’Amministrazione tenuta a richiederne l’integrazione entro il termine biennale. Ove sia assegnato un termine per l’integrazione, lo stesso ha carattere tassativo, salvi i casi di impossibilità non imputabile, e l’inottemperanza determina la legittima chiusura della pratica e il diniego della sanatoria. Il provvedimento di archiviazione, stante il suo carattere vincolato, non richiede una motivazione ulteriore rispetto alla carenza documentale.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato a destinazione residenziale nel Comune di Massa, ha presentato in data 2 gennaio 1987 istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per interventi realizzati in assenza dei titoli abilitativi, con aumento di superfici a destinazione residenziale e non residenziale. Rimaste inevase le plurime richieste di integrazione documentale, il Comune, con provvedimento n. 892 del 3 maggio 2019, ha dichiarato improcedibile la pratica e negato il condono.

La ricorrente ha impugnato tale provvedimento e il successivo diniego di riesame, chiedendo altresì l’accertamento del formarsi del silenzio assenso sulla domanda. Ha dedotto l’invalidità della richiesta di integrazione per difetto di notifica a mezzo messo o Poste Italiane, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la formazione del silenzio assenso dopo due anni, la sussistenza di una causa di forza maggiore e la carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ritenuta l’infondatezza del ricorso, esime dall’esame dell’eccezione preliminare di irricevibilità. Nel merito, le censure sulle modalità di comunicazione delle richieste di integrazione sono respinte. Gli atti recettizi della pubblica amministrazione possono essere comunicati con ogni mezzo idoneo a portarli nella sfera di normale conoscibilità del destinatario, salvo diversa ed espressa previsione di legge.

L’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, richiamato dalla ricorrente, si limita a prevedere che la mancata presentazione dei documenti entro tre mesi dall’espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda. Il riferimento alla notificazione non impone modalità speciali, ma solo che la richiesta sia portata a conoscenza dell’interessato. La disposizione, entrata in vigore nel 1997, non era comunque applicabile alle prime richieste risalenti al 1989 e al 1991.

Le numerose richieste di integrazione sono state trasmesse all’indirizzo di residenza del fratello incaricato di gestire la pratica, a mezzo del servizio postale, con raccomandata ricevuta dalla cognata: ciò basta a far presumere la conoscenza degli atti. Non è provato il precario stato di salute della cognata all’epoca della ricezione, essendo il certificato medico rilasciato nel 2014 e riferito a condizioni insorte dal 2013. La relazione geologica prodotta nel 2014 conferma ulteriormente la conoscenza delle richieste.

Quanto al preavviso di rigetto, le innumerevoli richieste di integrazione inviate dal 1989 hanno reso edotta la richiedente della carenza documentale e l’hanno preavvertita dell’eventuale archiviazione. Il Comune ha anzi atteso anni, sollecitando più volte le integrazioni, prima di concludere il procedimento.

Il silenzio assenso non si è formato per la radicale incompletezza della pratica. Come ribadito dal Consiglio di Stato, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della domanda solo se completa, non essendo l’Amministrazione tenuta a chiedere l’integrazione entro il termine biennale. Il termine assegnato per l’integrazione ha carattere tassativo, salvi i casi di impossibilità non imputabile, e l’inottemperanza costituisce legittimo motivo di diniego. Il provvedimento di archiviazione, di carattere vincolato, non necessitava di più puntuale motivazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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