Condono edilizio, irricevibilità per carenza documentale non sanata (TAR Emilia-Romagna n. 316 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione comporta l’irricevibilità della domanda, ai sensi dell’art. 27, comma 4, L.R. Emilia Romagna n. 23/2004. Grava sul richiedente l’onere di provare l’avvenuto deposito degli atti a corredo dell’istanza. La produzione in giudizio di un documento privo del timbro di deposito non dimostra che esso sia stato effettivamente presentato nel procedimento amministrativo. Il diniego è legittimo quando la carenza documentale è idonea, di per sé sola, a fondare il rigetto dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato al Comune di Rimini una domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 e della L.R. Emilia Romagna n. 23/2004, avente a oggetto un manufatto leggero in pannelli di legno e polistirolo destinato a deposito a servizio dell’albergo.

L’Amministrazione ha respinto l’istanza per carenza documentale, non essendo stati depositati l’elaborato grafico in triplice copia con la dimostrazione del rispetto dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 e l’asseverazione completa del tecnico abilitato. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo di aver depositato tutta la documentazione richiesta. In corso di causa è intervenuta la successione mortis causa in capo all’erede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando come il Comune avesse documentato che l’asseverazione depositata nel 2005 era limitata alla conformità igienico-sanitaria e alla possibilità di interventi antisismici, mancando quella per la sicurezza statica e la prevenzione incendi e infortuni.

Quanto all’asseverazione integrativa del 2013, l’Amministrazione ha dimostrato che essa presentava una vistosa barratura di annullamento e che l’elaborato grafico allegato recava la dimostrazione del rispetto dei limiti dimensionali di cui all’art. 33 L.R. Emilia Romagna n. 23/2004, e non anche dei limiti di distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 D.M. n. 1444/1968.

Il Tribunale ha quindi esaminato la prova offerta dal ricorrente. L’asseverazione completa prodotta in giudizio, priva della barratura, non recava il timbro di deposito presso il Comune: manca dunque la prova che l’atto presentato nel procedimento fosse quello prodotto dal ricorrente e non quello barrato depositato dall’Amministrazione.

Quanto all’elaborato grafico sul rispetto dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 — la cui mancanza è sufficiente a fondare il diniego di condono — il ricorrente si è limitato a produrre l’elenco dei documenti depositati, che nulla prova sul loro contenuto. Il Collegio ha concluso per l’assenza di prova dell’intervenuta integrazione documentale e, in applicazione dell’art. 27, comma 4, L.R. Emilia Romagna n. 23/2004, ha dichiarato l’irricevibilità della domanda, respingendo il ricorso e condannando il successore al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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