Parere consortile sui limiti al fotovoltaico esorbitante dalle aree dell’agglomerato (TAR Sardegna n. 290 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Consorzio industriale è titolare di un potere di pianificazione territoriale funzionale a una politica economica omogenea, ma tale potere si esercita nei limiti dell’agglomerato industriale assegnato. La delibera consortile che riservi all’ente la superficie destinabile a impianti fotovoltaici, parametrata alla sola estensione dell’agglomerato, non estende il vincolo alle fasce di rispetto. È pertanto illegittimo il parere negativo che assuma a presupposto un siffatto vincolo sulle aree esterne e il provvedimento comunale che lo recepisca integralmente. Le norme regolamentari del piano consortile, di per sé, non ledono finché non siano applicate: il ricorso che le impugni in via anticipata è inammissibile per difetto di interesse attuale.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune di Sassari il rilascio del provvedimento unico per un impianto fotovoltaico da realizzarsi in località Truncu Reale, in parte ricadente nella fascia di rispetto di duecento metri dell’agglomerato industriale. Il Consorzio industriale provinciale esprimeva parere negativo, richiamando la delibera con cui aveva riservato a sé l’intera quota di superficie destinabile agli impianti fotovoltaici e precisando di computare a tal fine anche le aree della fascia di rispetto. Il Comune recepiva il parere e negava la DUA.

La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Sardegna, deducendo l’esorbitanza del parere rispetto al perimetro dell’agglomerato. Con motivi aggiunti impugnava poi la delibera assembleare con cui il Consorzio aveva modificato le norme tecniche di attuazione del piano regolatore territoriale, estendendo la disciplina alle fasce di rispetto. Il Consorzio eccepiva l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenienza della variante; il Comune eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: la delibera consortile ha modificato norme di carattere regolamentare, suscettibili di ripetuta applicazione, che esplicano effetto lesivo solo quando siano applicate. Non essendo ancora avvenuta l’applicazione, la mera adozione non fa venir meno l’interesse alla caducazione del diniego.

Nel merito, il TAR riconosce che il Consorzio è titolare di un potere di pianificazione ai sensi della legge regionale n. 10/2008, con finalità specifiche di politica economica. Verifica però il contenuto effettivo delle delibere richiamate nel parere: esse hanno riservato al Consorzio la superficie destinabile a impianti fotovoltaici parametrandola al 30% dell’estensione dell’agglomerato, senza alcuna valutazione sulle aree di rispetto. Il dato quantitativo conferma la lettura, posto che la superficie riservata corrisponde al 30% dell’estensione complessiva dell’agglomerato, che non include le fasce esterne.

Ne discende l’illegittimità del parere e del provvedimento comunale che lo ha recepito: al momento dell’esame del progetto il Consorzio non aveva previsto di riservare a sé la realizzazione di impianti nella fascia di rispetto, avendo esercitato il potere sulle sole aree interne. La conferma giunge dalla stessa delibera impugnata con i motivi aggiunti, dalla quale emerge che in precedenza nella fascia di rispetto non era possibile realizzare parchi fotovoltaici e che solo dopo la variante al PUC il Consorzio ha ritenuto di rapportare i limiti massimi alla superficie dell’agglomerato incrementata della fascia.

Il ricorso principale è quindi accolto nei limiti esposti, con assorbimento degli altri motivi, divenuti privi di interesse. Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile: le nuove norme esplicheranno effetto lesivo solo con la loro applicazione e manca un interesse concreto e attuale. Per tale ragione restano irrilevanti le questioni sulla sopravvenuta legge regionale n. 20/2024 e sulla sua dedotta illegittimità costituzionale. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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