Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 928 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando il creditore dimostra il passaggio in giudicato del titolo, la notifica dello stesso all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni senza che sia stata data esecuzione. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario adottare ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. Il commissario nominato per funzioni di carattere esecutivo non dà luogo a liquidazione di compenso quando è dipendente della stessa struttura debitrice.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto all’accredito delle somme sulla Carta elettronica del docente per una pluralità di anni scolastici, in favore del personale assunto a tempo determinato con contratto annuale o equiparato.
Espone la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine di legge di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inerzia dell’amministrazione intimata, concludendo per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. L’amministrazione si costituisce senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame della documentazione prodotta. Dalla stessa emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, e che, eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali, il giudice verifica la fondatezza della pretesa. Le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza azionata non risultano, allo stato, avere ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha provato l’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, né per l’importo né per le annualità indicate nel titolo.
Su queste premesse il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta elettronica in relazione agli anni scolastici indicati nella sentenza azionata, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio. L’organo straordinario si insedia su richiesta formale della parte, corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine concesso e la perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta a dare completa ed esatta esecuzione al titolo.
Il giudice precisa i contenuti del mandato commissariale: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, reperimento materiale delle somme. Sottolinea che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà infine far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate come in dispositivo.
Nota della Redazione
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