Divieto automatico conversione permesso soggiorno e obbligo valutazione individuale (TAR Emilia-Romagna n. 102 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in quello per motivi di lavoro subordinato, fondato in modo sostanzialmente automatico sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990, è illegittimo. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non consente di ritenere quella condanna ostativa in modo vincolato. L’Amministrazione è tenuta a valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero, bilanciando la condizione personale, familiare e lavorativa, in ossequio al principio di proporzionalità letto alla luce dell’art. 8 CEDU. Esclusa la natura vincolata del provvedimento, è fondata anche la censura per omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, era titolare di un permesso di soggiorno per assistenza minori, rilasciato sull’autorizzazione del Tribunale dei minorenni quale padre di una figlia minore. In data 30 aprile 2020 presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato.

La Questura di Modena, con decreto del 23 febbraio 2023, respingeva la domanda sul rilievo della condanna riportata il 3 novembre 2022 dal Tribunale di Modena per cessione illecita di sostanze stupefacenti, ritenendo il reato direttamente ostativo al rilascio del titolo. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva la domanda di sospensiva richiamando la sopravvenuta sentenza n. 88 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile: per gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 le condanne per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Il Legislatore attribuisce a priori a tali reati grave disvalore ai fini della sicurezza pubblica.

Tale impostazione, tuttavia, è superata dalla Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi automaticamente ostative anche le condanne, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il Giudice delle leggi ha escluso che la pericolosità possa discendere dalla mera sussistenza di una sentenza di condanna, imponendo all’Amministrazione un apprezzamento caso per caso.

Il TAR richiama quindi il criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 10249 del 2023), applicabile anche alla conversione del titolo: la valutazione di pericolosità non può trasformarsi in giudizio apodittico ed arbitrario, ma deve fondarsi su un quadro istruttorio completo e aggiornato, considerando durata del soggiorno, radicamento familiare e situazione economica.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha legato il diniego in modo sostanzialmente automatico alla condanna per il reato di lieve entità, senza valutare adeguatamente le condizioni personali, familiari e lavorative del richiedente. Le considerazioni aggiuntive del provvedimento — il richiamo al disvalore dello spaccio e alla mancata integrazione sociale — restano generiche e imperniate sul medesimo fatto di reato. Parimenti irrilevante è il rilievo secondo cui la presenza della figlia non può costituire una sorta di impunità amministrativa.

Esclusa la natura vincolata dell’atto, il Collegio accoglie anche il secondo motivo, relativo all’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo per la Questura di riesaminare la posizione dello straniero operando il necessario bilanciamento, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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